DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.
5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante:
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
(G.U. Serie Generale n. 251 del 25 ottobre 1996)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6,
comma 3, e l'art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' datato 6 settembre
1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma
2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione
del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali
contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 ottobre 1995,
attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi
di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai
sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto;
Decreta:
Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati
in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato
1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Articoli:
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[3 ]
[4 ]
[5 ]
[Allegato 1 ]
[Allegato 2 ]
[Allegato 3 ]
[Allegato 4 ]
[Allegato 5 ]