DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n.260
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e
l'etichettatura dei preparati pericolosi.
(G.U. Serie Generale n. 260 del 5 novembre 2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 3;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto
2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva
1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I
preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti
nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto
se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma
4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso
allegato IV, parti B e C.";
b) all'articolo 10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati
nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
aprile 1997, e successivi aggiornamenti" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52";
c) all'articolo 10, comma 5, lettera b), il numero 1), e' sostituito
dal seguente: "1) quando l'imballaggio e' provvisto di una
etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al
trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4,
lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base
all'articolo 6 sono altresi' applicabili le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprieta'
se quest'ultima non e' stata espressamente indicata
sull'etichetta;";
d) all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti: "5.
Il Ministro della salute stabilisce altresi', di concerto con le
Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi,
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono
essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le
persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6,
possono non essere etichettati o possono essere etichettati in
modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui
alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo,
qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di
cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo
sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e' consentito
l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o
consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente
decreto.";
e) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato puo'
essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una
denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali
o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare
che la divulgazione dell'identita' chimica della sostanza,
sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette il carattere riservato della sua proprieta'
intellettuale. Tale possibilita' e' ammessa nei casi in cui la
sostanza e' classificata come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la frase
di rischio R41, o irritante in combinazione con una o piu' delle
altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva, o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di cui
all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti
acuti letali.";
f) all'Allegato I, parte A, il primo punto: "1.2" e' sostituito dal
seguente: "1.1.2";
g) all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al
secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+);
h) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "4.2.1" e' sostituito
dal seguente: "4.2.2";
i) all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2., ai primi due membri
della sommatoria, sostituire "L(base xi,R38,)" con "L(base
xi,R41,)";
l) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "5.2.2" e' sostituito
dal seguente: "5.2.3";
m) all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda
"b)" e' soppressa;
n) all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: "l'indicazione
pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione di
pericolo";
o) all'Allegato I, parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola:
"contrassegnata" e' sostituita con la seguente: "contrassegnate";
p) all'Allegato I, parte A, punto 6.2., lettera b) le parole:
"decreto del Ministero della sanita' dell'11 aprile 2001 e
successivi aggiornamenti e successivi aggiornamenti," sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 11
aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";
q) all'Allegato I, parte B, Tabella II, alla terza colonna, le
parole: "39 (*) obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti:
"R39(*) obbligatoria";
r) all'Allegato I, parte B, Tabella III, alla terza colonna, le
parole: "minore o uguale conc. < 10%" sono sostituite dalle
seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%"
s) all'Allegato I, parte B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le
parole: "e dell'articolo 5, comma 8 del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 5, comma 6, del
presente decreto.";
t) all'Allegato I, parte B, Tabella IVA, alla seconda colonna, le
parole: "35 obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R35
obbligatoria";
u) all'Allegato I, parte B, Tabella V A, nella prima e nella terza
colonna, le parole: "R 42/43" sono sostituite dalle seguenti:
"R43";
v) all'Allegato II, parte A, dopo l'intestazione "a) Ambiente
acquatico", il numero: "l." e' soppresso;
z) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga,
i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";
aa) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai
sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del punto 1";
bb) all'Allegato II, parte A, lettera a), punto 2.2, alla seconda
riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e
nella definizione di "P(base N,R51-53)", le parole: "R50-53" sono
sostituite dalle seguenti: "R51-53";
cc) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1. o 1.2" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2";
dd)all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga,
i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";
ee) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai
sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi del punto 1";
ff) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga,
i numeri: "1.4.1 o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o
4.2";
gg) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";
hh) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga,
i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";
ii) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai
sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3";
ll) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga,
i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l";
mm) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga,
i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";
nn) all'Allegato II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni:
"1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" e'
soppresso;
oo) all'Allegato II, parte B, Tabella 1, alla quarta colonna, la
formula: "0,25% ( Cn < 2,5%" e' sostituita dalla seguente: "0,25%
minore o uguale Cn < 2,5%";
pp) all'Allegato II, parte B, Tabella 2, nell'intestazione della
seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50";
qq) all'Allegato II, parte B, Tabella 3, nell'intestazione della
seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52";
rr) all'Allegato II, parte B, Tabella 4, nell'intestazione della
seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";
ss) all'Allegato II, parte B, Tabella 5, nella prima intestazione
della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59",
mentre, nella seconda intestazione della seconda colonna, sono
aggiunte le seguenti parole: "R59";
tt) all'Allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C
del Ministero della sanita' del 28 aprile 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "parte C del decreto del Ministro della sanita'
28 aprile 1997";
uu) all'Allegato III, parte A, punto 1. le parole: "all'articolo 6
della presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 5 del presente decreto legislativo";
vv) all'Allegato III, parte A, alla quarta colonna della Tabella, i
numeri: "2006596 e 2008389" sono sostituiti dai seguenti:
"200-659-6 e 200-838-9";
zz) all'Allegato IV, parte A, punti 3 e 4, alla seconda riga, le
parole: "nell'allegato III del Ministero della sanita' del 28
aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III
del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997";
aaa) all'Allegato V, parte A, alla terza colonna della Tabella, il
numero della direttiva: "67/546/CEE" e' sostituito dal seguente:
"67/548/CEE";
bbb) all'Allegato V, parte A, punti 7. e 8., le parole: "della
presente direttiva." sono soppresse;
ccc) all'Allegato V, parte A, il punto 10, e' sostituito dal
seguente:" Scheda informativa in materia di sicurezza a norma
del decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti.";
ddd) all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in
famiglie e in sottofamiglie:
1) alla famiglia 015, alla seconda colonna, terza riga, le parole:
"Composti del fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti
del fosfonio";
2) alla famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del
preseodimio" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del
praseodimio";
3) alla famiglia 602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola:
"famigli" e' sostituita dalla seguente: "famiglia";
4) alla famiglia 648, alla seconda colonna, le parole: "Distillati
(carbone), frazione intermedi idrogenata di idrocracking di
estrazione con solvente" sono soppresse una sola volta;
5) alla famiglia 648, alla penultima riga della seconda colonna, la
parola: "redisuo" esostituita dalla seguente: "residuo";
eee) all'Allegato VII, parte A:
1) ai punti 1 e 2:
a) le parole: "all'articolo 6", sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 5";
b) le parole: "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;";
2) il punto 4 e' sostituito dal seguente: "4. non deve figurare in
etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a
classificare il preparato in una o piu' delle categorie di
pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere
menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3: c) esplosivo,
d) comburente,
e) estremamente infiammabile,
f) facilmente infiammabile,
g) infiammabile,
h) irritante,
i) pericoloso per l'ambiente.";
3) al punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 28
aprile 1997";
fff) all'Allegato XI, parte A, dopo il punto 5, e' inserita la
seguente parte:
"Parte B
Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione
della documentazione
Il programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanita'
consente una compilazione assistita del formulario elettronico
necessario alla definizione dell' Archivio preparati.
Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per
consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni
sono considerate facoltative.
In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle
informazioni richieste, con relative note esplicative:
1) Nome commerciale del preparato Deve essere indicata la
designazione o il nome commerciale del preparato.
2) Altre denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate
le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare
prodotti di composizione simile, cioe' rientranti negli intervalli di
variabilita' compositiva indicati di seguito; in questo modo e'
possibile, per serie di prodotti, fornire un'unica scheda
informativa, indicando al presente punto tutte le altre
identificazioni commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di
sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche
se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA
dovesse cambiare.
3) Codice dell'azienda
E' un codice che consente di gestire in modo informatico le
informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni
azienda; va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che
diventa il codice di riferimento dell'azienda nei rapporti con
l'Istituto superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi,
e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale
numero di partita IVA dovesse cambiare.
4) Codice del prodotto
E' un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal
programma, ma che puo' essere modificato dal compilatore, allo scopo
di immettere un proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda
faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto
indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.
5) Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato
italiano
Deve essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul
mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante,
importatore o distributore).
Al riguardo si ricorda che:
a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende
non italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS
direttamente da dette aziende;
b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende
italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca
l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o
distributore del prodotto puo' compilare il formulano indicando
come unico componente il nome e il codice originale del preparato,
chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione
sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla
composizione;
c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come
materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si
pongono due casi distinti:
- nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima,
qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui
componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione
in cui indica, fra i componenti, il nome del preparato-materia
prima e dell'azienda fornitrice. Poiche' detta azienda fornitrice
ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire
all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS puo' disporre
delle informazioni complessive circa la composizione completa del
preparato finale.";
ggg) negli Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanita'
del" e: "decreto del Ministero della Sanita' dell'", ove
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
della sanita".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
comunitarie
SIRCHIA, Ministro della salute
FRATTINI, Ministro degli affari
esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
SINISCALCO, Ministro dell'economia
e delle finanze
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
MARONI, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
MARZANO, Ministro delle attivita'
produttive
ALEMANNO, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Articoli:
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