CIRCOLARE 7 gennaio 2004
Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo
del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della
direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente
la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi.
(G.U. Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2004)
Ai Presidenti delle giunte
regionali
Ai Presidenti delle province di
Trento e di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero per le attivita'
produttive
Al Ministero per le politiche
agricole e forestali
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni
provinciali
Agli assessori regionali alla
sanita'
Agli assessori provinciali alla
sanita'
Al Comando centrale carabinieri NAS
All'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul
lavoro
All'Istituto superiore di sanita'
Con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (decreto
legislativo n. 65/2003) (supplemento ordinario n. 61/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003) viene data attuazione alla
direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
31 maggio 1999 e alla direttiva 2001/60/CE della Commissione del
7 agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi.
La direttiva 1999/45/CE apporta una serie di modifiche alla
disciplina di base (direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno
1988) originariamente recepita nell'ordinamento italiano con decreto
ministeriale 28 gennaio 1992, sostituito successivamente dal decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285.
Pertanto il decreto legislativo n. 65/2003 rappresenta la nuova
normativa quadro in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi.
Nel dare attuazione alla direttiva in questione, anziche' riferirsi
solo ai numerosi articoli modificati rispetto alla precedente
normativa, si e' preferito riscrivere in maniera completa il decreto
legislativo, abrogando quello del 16 luglio 1998, n. 285, per
facilitare, a livello operativo e mediante un testo consolidato,
l'attivita' tanto di coloro cui il decreto medesimo e' diretto,
quanto di coloro cui e' deputata la valutazione della corretta
applicazione dello stesso.
Il decreto in oggetto fornisce i criteri per la valutazione di
pericolosita' dei preparati, indipendentemente dalla loro
destinazione d'uso, e completa l'azione intrapresa, in stretto
collegamento con le analoghe direttive dell'U.E., per regolamentare
la complessa problematica della classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi.
E' da sottolineare che vengono ulteriormente specificati
adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una miglior tutela delle
persone che entrano in contatto con i preparati pericolosi, sia per
motivi professionali sia per l'utilizzazione personale.
La complessita' degli adempimenti previsti, abbinata alla novita'
degli stessi per alcuni settori produttivi, comportano per i
destinatari della norma un notevole sforzo organizzativo.
Considerando i tempi richiesti a livello operativo per dare una
compiuta attuazione alla norma si rendera' necessario che gli
organismi di controllo, soprattutto nella fase iniziale di
applicazione del decreto in oggetto, esercitino anche un'azione di
supporto consultivo nei confronti dei soggetti alla norma, al fine di
realizzare una corretta e completa applicazione della stessa, agendo
in stretto collegamento con questo Ministero e con l'Istituto
superiore di sanita' che sono, come sempre, a disposizione per
fornire il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che
attuativo.
Si evidenzia, inoltre, l'esigenza di instaurare un continuo e
proficuo scambio di informazioni tra le varie regioni al fine di
consentire l'individuazione di situazioni anomale specie in quei casi
in cui il responsabile dell'immissione in commercio di preparati
pericolosi risieda in una regione diversa rispetto all'immissione
stessa. Si ricorda a tale proposito che questo Ministero aveva gia'
emanato la circolare del 12 settembre 2000, n. 13, con la quale
venivano date indicazioni specifiche sulle attivita' di vigilanza sul
territorio nazionale anche allo scopo di assicurare un'applicazione
annonizzata dell'attivita' di vigilanza.
Fra le variazioni significative rispetto al decreto legislativo n.
285/1998, si evidenziano le seguenti:
viene introdotta per la prima volta, anche per i preparati, la
categoria di pericoloso per l'ambiente;
viene prevista, su richiesta, una scheda informativa in materia
di sicurezza (SDS) anche per i preparati non classificati pericolosi,
non destinati al pubblico, contenenti almeno una sostanza pericolosa
per la salute o per l'ambiente in concentrazione superiore o uguale
all'1%, oppure per la quale e' previsto un limite di esposizione
comunitario negli ambienti di lavoro;
viene sancito l'obbligo di indicare nell'etichettatura di taluni
preparati non classificati come sensibilizzanti, il nome chimico
della o delle sostanze classificate ufficialmente o provvisoriamente
sensibilizzanti contenute in concentrazione almeno dello 0,1%;
viene stabilito il principio che il sistema di calcolo prevale
sul test sperimentale;
per i preparati liquidi con punto d'infiammabilita' maggiore di
55°C e contenenti idrocarburi alogenati e sostanze infiammabili o
facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5%, sara'
obbligatorio indicare in etichettatura che il preparato puo'
diventare facilmente infiammabile o infiammabile durante l'uso;
viene sancito inoltre l'obbligo di indicare in etichettatura la
frase R67, («l'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e
vertigini»), se la sostanza o le sostanze con frase R67 siano
presenti nella concentrazione di almeno il l5%, a meno che il
preparato sia contenuto in confezioni ridotte o sia gia'
classificato, per la tossicita' acuta, pericoloso per via inalatoria;
vengono inseriti, per la prima volta, nel campo di applicazione
della disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi i prodotti fitosanitari, fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo n. 194/1995, e
successive modificazioni, nonche' i prodotti biocidi, fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo n. 174/2000, e successive
modificazioni;
viene resa obbligatoria l'apposizione in etichetta, per i cementi
o i preparati di cemento non classificati sensibilizzanti, ma
contenenti piu' di 2 ppm di cromo (VI) di una avvertenza riguardante
la possibilita' che si produca una reazione allergica;
vengono definite, per la prima volta, le modalita' di attuazione
della vendita a distanza;
vengono sancite regole per mantenere, in taluni casi, riservata
la composizione di un preparato pericoloso informando della completa
composizione solo le autorita' preposte al controllo e i centri
antiveleni.
Campo di applicazione. (Art. 1).
Non sono piu' esclusi dal campo di applicazione gli esplosivi e i
prodotti pirotecnici in quanto, fatte salve le norme specifiche
applicabili a tali prodotti e riguardanti la sicurezza e la
pericolosita' di impiego, si pone risalto al problema dei possibili
pericoli legati all'esposizione essenzialmente professionale alle
sostanze tal quali e ai prodotti di decomposizione.
A decorrere dal 30 luglio 2004 i preparati disciplinati dai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 194 (prodotti fitosanitari) e
25 febbraio 2000, n. 174 (biocidi), entreranno a pieno titolo
nell'ambito di competenza della presente normativa per quanto
concerne la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e le SDS.
In relazione ai preparati attualmente sottoposti alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in materia
di presidi medico-chirurgici, considerato che tali preparati
rientrano nelle categorie dei biocidi di cui all'allegato IV del
decreto legislativo n. 174/2000, e che il comma 4 dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 65/2003, prevede che per i preparati che
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.
174/2000, le disposizioni da esso previste entrano in vigore il
30 luglio 2004, la disposizione di cui il comma 4 dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 65/2003, puo' intendersi estesa ai suddetti
preparati.
Analoghe considerazioni valgono per tutti gli altri preparati che
rientrano tra le categorie di biocidi di cui all'allegato 4 del
decreto legislativo n. 174/2000, e che sono previsti dall'art. 1,
comma 1 del decreto legislativo n. 65/2003.
Restano esclusi dal campo d'applicazione i seguenti preparati, allo
stadio di prodotto finito e destinato all'utilizzatore finale: i
medicinali per uso umano e veterinario, i prodotti cosmetici, i
rifiuti, i prodotti alimentari, i mangimi, i preparati radioattivi, i
dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il
corpo umano.
Il presente decreto non si applica ai preparati durante il
trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed
aerea e durante il transito soggetto a controllo doganale
esclusivamente se i preparati sono allo stadio di utilizzazione
finale.
Definizioni. (Art. 2).
Definizioni dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato
(art. 2, lettera d).
Il decreto legislativo n. 65/2003 definisce per immissione sul
mercato la messa a disposizione di terzi ed anche l'importazione nel
territorio doganale dell'Unione europea dei preparati chimici
rientranti nel campo d'applicazione definito all'art. 1 dello stesso
decreto legislativo n. 65/2003.
Ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003, il responsabile
dell'immissione sul mercato dei preparati chimici (RIMPP) stabilito
all'interno dell'Unione europea puo' configurarsi all'interno di ogni
singolo Stato membro ed ovviamente dello Stato italiano come il
fabbricante, ovvero l'importatore, ovvero il distributore. La figura
del produttore riportata nella presente normativa e' da considerarsi
sinonimo di responsabile dell'immissione sul mercato delle sostanze e
dei preparati pericolosi.
Per fabbricante si intende la persona fisica o giuridica o soggetto
pubblico che abbia la responsabilita' legale diretta o ottenuta con
delega legale relativa all'immissione sul mercato dei preparati (ad
es. presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore
delegato, direttore dell'impresa, ovvero dello stabilimento, ovvero
dell'unita' produttiva, ecc. ...) e che nel concreto fabbrica e
quindi produce i preparati intesi come le miscele o soluzioni
costituite da due o piu' sostanze come definite agli articoli 2,
commi 1, lettera a), decreti legislativi n. 52/1997 e n. 65/2003 e
successivi aggiornamenti.
Il fabbricante e' pertanto colui che immette sul mercato i
preparati chimici:
direttamente all'utilizzatore professionale;
direttamente al privato cittadino;
tramite terzi e cioe' tramite:
agente di zona dipendente;
agente di zona non dipendente;
commerciante o rivenditore all'ingrosso (ad es. deposito
specializzato con o senza esclusivita', ecc.);
commerciante o rivenditore al dettaglio (ad es. ferramenta,
cooperativa di piccola, media e grande distribuzione, negozi
specializzati e non, ecc).
Per importatore si intende la persona fisica o giuridica o soggetto
pubblico che abbia la responsabilita' legale diretta o ottenuta con
delega legale relativa all'immissione sul mercato di preparati (ad
es. Presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore
delegato, direttore del deposito, ovvero dello stabilimento, ovvero
dell'unita' produttiva, ecc. ...) che provengono da fabbricanti con
sede legale non situata in Stati membri dell'Unione europea ovvero
Stati extra-comunitari.
Per distributore si intende la persona fisica o giuridica che abbia
la responsabilita' legale diretta o ottenuta con delega legale
relativa all'immissione sul mercato di preparati (ad es. presidente
del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore
del deposito, ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unita'
produttiva, ecc.), in quanto rappresentante all'interno dello Stato
italiano del fabbricante o dell'importatore aventi sede legale
situata all'interno dell'Unione europea.
Con il decreto legislativo n. 65/2003 e' stato inoltre inserito un
altro soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati
che ha unicamente responsabilita' nell'ambito della cosiddetta
vendita a distanza effettuata ai sensi del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185.
Su tale aspetto e' stato sancito il principio che le informazioni
sulla pericolosita' del prodotto debbano essere fornite anche
nell'operazione di cosiddetta vendita a distanza che si realizza
attraverso sistemi quali commercio elettronico via internet o
similari. In questi casi si stabilisce che la pubblicita' di un
preparato che rientra nell'ambito del decreto legislativo n. 65/2003,
deve contenere una menzione dei pericoli indicati nell'etichettatura.
Determinazione delle proprieta' pericolose, loro classificazione ed
eticherratura. (Art. 3).
Per i preparati rientranti nel campo d'applicazione del decreto
legislativo n. 65/2003, i cui componenti pericolosi siano presenti
anche solo come impurezze o additivi, questi sono presi in
considerazione qualora la loro concentrazione sia almeno uguale a
quella definita nella tabella di cui all'allegato IX sia ai fini
delle procedure di calcolo per la valutazione dei pericoli per la
salute e l'ambiente con il metodo convenzionale, sia ai fini della
compilazione del punto 2 delle SDS.
Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprieta' chimico-fisiche.
(Art. 4).
Per quanto riguarda le proprieta' fisico-chimiche viene ribadito il
principio che la classificazione di base sul risultato della
sperimentazione effettuata direttamente sul preparato tal quale,
salvo alcuni casi specifici per i quali in allegato I della direttiva
n. 67/548 sono indicati particolari limiti anche per effetti fisici.
Valutazione dei pericoli per la salute. (Art. 5).
Prove sperimentali (art. 5, comma 2).
Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
194/1995 per i preparati fitosanitari, il sistema di calcolo
convenzionale ha sempre priorita' sulla sperimentazione salvo i casi
in cui dati sperimentali adeguati siano disponibili.
Un nuovo test sperimentale si puo' effettuare sul preparato solo se
si puo' dimostrare che l'applicazione del sistema di calcolo od il
riferimento a studi gia' effettuati non riflettono le reali
proprieta' del preparato.
In ogni caso l'eventuale sperimentazione deve essere compatibile
con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
relativo alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
od altri fini scientifici.
Permane inoltre il divieto di effettuare test sperimentali sui
preparati per la valutazione della cancerogenesi, mutagenesi e
tossicita' per il ciclo riproduttivo.
Pertanto, fatti salvo i requisiti del decreto legislativo n.
194/1995 e i preparati cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo
riproduttivo, in cui e' obbligatorio il calcolo convenzionale,
qualora si intenda effettuare una sperimentazione animale ai fini
della classificazione di pericolo da contrapporre al risultato del
calcolo occorre fornire preventiva comunicazione ai sensi del decreto
legislativo n. 116/1992 sopra richiamato al Ministero della salute,
Direzione generale della prevenzione giustificando la richiesta con
l'obiettivo di dimostrare scientificamente che le prove sperimentali
sul preparato risultano nel caso specifico piu' attendibili dei
risultati ottenuti con il metodo di calcolo.
Al fine della individuazione dei pericoli per la salute ed in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VI decreto ministeriale
28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, si evidenzia, nella scala
d'importanza, l'assoluta priorita' degli effetti tossicologici
riconosciuti sull'essere umano ottenuti da studi epidemiologici, da
studi di casi clinici e dalle valutazioni fatte sulla base di dati
statistici correlati ad eventi infortunistici (intossicazioni) e a
malattie professionali rispetto ai risultati ottenuti mediante il
calcolo convenzionale o mediante sperimentazioni tossicologiche
effettuate su animali ai sensi dell'allegato V parte b decreto
ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti. Va precisato
a tal proposito che l'assenza di osservazioni significative sull'uomo
non puo' essere interpretata come assenza di pericolosita'.
Individuazione dei pericoli per l'ambiente. (Art. 6).
La classificazione dei preparati in relazione ai pericoli per
l'ambiente e' determinata mediante il metodo di calcolo (metodo
convenzionale) indicato nell'allegato II, sulla base della
concentrazione delle sostanze pericolose per l'ambiente presenti nel
preparato.
Qualora siano disponibili dati ottenuti da prove sperimentali
condotte secondo i metodi indicati nell'allegato V, parte c del
decreto del Ministero della sanita' 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti, per classificare il preparato in relazione ai pericoli
per l'ambiente, si utilizzano i dati ottenuti dalle suddette prove
sperimentali, a prescindere dai risultati ottenuti mediante il metodo
di calcolo. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, possono
essere utilizzati per la classificazione i dati ottenuti dalle prove
indicate negli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, purche' condotte con metodi riconosciuti a livello
internazionale.
Per quanto concerne le tabelle dell'allegato II, parte b, la
tabella I indica la classificazione del preparato in relazione alle
concentrazioni di sostanze classificate con le seguenti indicazioni e
frasi di rischio: N, R50-R53, N, R51-R53, R52-R53.
Per le sostanze classificate esclusivamente con una delle seguenti
frasi di rischio, N, R50, R52 ed R53, le tabelle 2, 3 e 4 indicano
rispettivamente le concentrazioni per cui e' prevista la
classificazione del preparato.
Per le sostanze classificate N, R59 o R59, la tabella 5 indica
infine la concentrazione per cui e' prevista la classificazione del
preparato.
Obblighi generali. (Art. 7).
Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato deve
sempre tenere a disposizione delle competenti Autorita' di controllo
di cui all'art. 28 decreto legislativo n. 52/1997 i dati sulla
composizione del preparato; i dati impiegati per la classificazione e
l'etichettatura del preparato; le informazioni utili concernenti le
condizioni dell'imballaggio e i dati utilizzati per la
predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza.
Imballaggio. (Art. 8).
Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato che e'
contenuto in un imballaggio richiudibile con la chiusura di sicurezza
per bambini, deve tenere a disposizione il certificato delle prove
con cui si attesta la conformita' alla Norma ISO 8317.
Etichettatura. (Art. 9).
Nell'etichettatura di pericolo dovra' sempre figurare il nome
chimico delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato
in una o piu' delle seguenti categorie di pericolo: cancerogeno di
categoria 1, 2 e 3; mutageno di categoria 1, 2 e 3; tossico per il
ciclo riproduttivo di categoria 1, 2 e 3; molto tossico, tossico o
nocivo a causa di effetti letali e non letali dopo un'unica
esposizione, tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo
esposizione prolungata, sensibilizzante. Salvo casi particolari la
norma prevede che in genere quattro nomi chimici sono sufficienti per
caratterizzare un preparato.
Non devono essere riportati in etichettatura di pericolo i nomi
delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o
piu' delle seguenti categorie di pericolo: esplosivo, estremamente
infiammabile, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante e
pericoloso per l'ambiente, a meno che la sostanza appartenga ad una
categoria di pericolo piu' severa.
Una novita' riguarda l'etichettatura di pericolo dei prodotti
fitosanitari per i quali si applicano dal 30 luglio 2004 le
disposizioni del decreto legislativo n. 65/2003 nonche' le
disposizioni di etichettatura del decreto legislativo n. 194/1995. Il
termine di elemento di congiunzione tra le due tipologie di
etichettatura e' individuato dalla frase: «Per evitare rischi per
l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso».
Schede di sicurezza. (Art. 13).
Un elemento innovativo ma di particolare rilievo introdotto e'
l'obbligo di produrre e fornire dietro richiesta una scheda di
sicurezza anche per i preparati che pur non essendo classificati come
pericolosi contengono almeno una sostanza pericolosa per la salute o
per l'ambiente alla concentrazione \geq 1% in peso per i preparati
diversi da quelli gassosi e maggiore e/o uguale allo 0,2% per i
preparati gassosi, o ancora sostanze che pur non essendo classificate
pericolose sono caratterizzate da limiti di esposizione occupazionale
comunitari.
Si intende precisare che detti preparati entrano nel campo di
applicazione solo per quello che riguarda la scheda di sicurezza.
Sussiste, comunque per questi preparati l'obbligo di riportare in
etichetta l'indicazione «scheda dati di sicurezza disponibile su
richiesta per gli utilizzatori professionali».
A tale scopo e' opportuno che le schede di sicurezze risultino gia'
compilate di modo che possano essere fornite su richiesta in tempo
reale.
Le schede di sicurezza dovranno essere aggiornate, qualora vi
fossero nuove evidenze sperimentali, o normative, o giustificati
motivi di modifica, come ad esempio a seguito dell'aggiornamento
dell'etichettatura di pericolo.
Qualora, per indicare le concentrazioni dei componenti da riportare
in SDS, si intenda avvalersi della facolta' di utilizzare degli
intervalli di concentrazione si suggerisce di adottare i valori
riportati nell'allegato XI parte a) punto 9 con riferimento alle
informazioni da fornire all'I.S.S. per la banca dati sui preparati
pericolosi. Rimane salvo il principio che occorre evitare di
riportare gli intervalli di percentuali che si sovrappongano ai
limiti percentuali di classificazione.
Si intende precisare infine che il nome e il numero di
tel. dell'organismo da riportare al punto 1.3 delle SDS non e'
l'I.S.S., pur essendo tale ente depositario dell'archivio dei
preparati pericolosi, bensi' il CAV, operante sul territorio
nazionale, piu' vicino all'area territoriale in cui ha sede l'azienda
sanitaria locale.
Riservatezza delle informazioni. (Art. 14).
Per quanto riguarda la riservatezza sui nomi chimici delle sostanze
da apporre in etichettatura e nella SDS, laddove consentito, il RIMPP
potra' utilizzare la denominazione della famiglia chimica
d'appartenenza, in base alle indicazioni di cui all'allegato V
presentando apposita domanda al Ministero della salute, Direzione
generale della prevenzione, nei seguenti casi: nell'etichettatura di
pericolo solo per le sostanze nocive limitatamente agli effetti acuti
letali; nella SDS, sia per le sostanze nocive con effetti acuti
letali che per le sostanze irritanti ad eccezione di quelle aventi
rischio di gravi lesioni oculari. Questa facolta' viene a mancare nel
caso in cui per la sostanza da autorizzare sia riconosciuto un valore
limite d'esposizione professionale europeo.
Archivio preparati. (Art. 15 e allegato XI).
Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 e i necessari
aggiornamenti e decreti attuativi sono stati abrogati con l'entrata
in vigore della nuova normativa. Pertanto si e' reso necessario
introdurre nel decreto legislativo di recepimento della direttiva
1999/45/CE tutti i dati contenuti nei decreti abrogati, tra cui il
decreto di istituzione della banca dati sui preparati pericolosi
presso l'I.S.S. (decreto ministeriale 19 aprile 2000).
Sono stati ribaditi i principi e le modalita' gia' contenute nella
normativa precedente che indicava l'organismo incaricato a ricevere
le informazioni relative ai preparati pericolosi per la salute e la
sicurezza escludendo dall'obbligo di dichiarazione solo i preparati
classificati esclusivamente come pericolosi per l'ambiente. Dal
30 luglio 2004 l'archivio dei preparati pericolosi sara' esteso anche
ai prodotti fitosanitari e ai biocidi. E' stato, quindi, previsto un
tempo di sessanta giorni, dalla pubblicazione del decreto
legislativo, per l'invio dei dati sulla composizione dei preparati
pericolosi all'Istituto superiore di sanita' da parte delle ditte che
non lo avessero ancora fatto.
Tutti coloro che hanno inviato i dati successivamente all'8 giugno
2002 non sono piu' sanzionabili sulla base del presente decreto.
Vigilanza. (Art. 17).
La vigilanza viene effettuata dalle Regioni tramite le loro
articolazioni territoriali. Il controllo riguarda la classificazione,
imballaggio, l'etichettatura, l'invio dei dati all'archivio preparati
istituito presso l'I.S.S. e la valutazione di conformita' delle SDS
(verifica della conformita' del contenuto delle schede in
ottemperanza a quanto disposto dal decreto ministeriale del
7 settembre 2002). L'art. 13, comma 4 del decreto-legge n. 65/2003
introduce infatti il principio che il responsabile dell'immissione
sul mercato di un preparato deve ricevere informazioni adeguate e
complete sui componenti pericolosi del preparato dai suoi fornitori
di materie prime. Cio' allo scopo sia di poter compilare una adeguata
scheda di sicurezza del preparato, ma anche allo scopo di assicurare
una corretta applicazione delle norme di tutela dei lavoratori. Nel
momento in cui il RIMPP giudica non corrette o insufficenti le
informazioni fornitegli, ha facolta' di chiedere un'immediata
integrazione di tali informazioni e qualora cio' non venga
ottemperato di rivolgersi direttamente all'autorita' responsabile
della vigilanza per gli interventi del caso. Si introduce quindi per
la prima volta un'interazione diretta fra il RIMPP e le autorita'
locali di vigilanza le quali potranno intervenire o direttamente,
qualora il fornitore di materia prima sia localizzato nel territorio
di propria competenza, o chiedendo la collaborazione degli organi di
vigilanza responsabili competenti sul territorio. Tale collaborazione
potra' eventualmente realizzarsi anche attraverso la collaborazione
del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita'.
Sanzioni. (Art. 18).
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori in caso di violazione
del decreto legislativo n. 65/2003, il RIMPP, sia esso il
fabbricante, il distributore o l'importatore, e' sanzionato
penalmente solo nel caso in cui questo immetta sul mercato preparati
pericolosi la cui classificazione, imballaggio, etichettatura e
l'applicazione dei requisiti per l'etichettatura di cui gli
articoli 3, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 65/2003 siano stati
violati.
In realta' la norma sanzionatoria solleva da dirette
responsabilita' di natura penale unicamente: il commerciante al
dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo
preparati pericolosi in confezioni originali, solo quando non sia a
conoscenza di violazioni segnalate anche con diffida a cura degli
Organi deputati alla Vigilanza o se la confezione originale, anche
per negligenza dello stesso commerciante, non presenti segni
d'alterazione; e il distributore di un prodotto acquistato
all'interno della CE e rivenduto in Italia, che non modifica in alcun
modo l'etichetta originale.
Chiunque immetta sul mercato un preparato pericoloso e' anche
perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della scheda
informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all'atto
della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei
confronti unicamente dell'utilizzatore professionale, definito
altresi' come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera b)
decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. Chiunque
metta a disposizione dell'utilizzatore professionale un preparato
pericoloso senza fornire la SDS di quel preparato pericoloso, su
supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga di
una modalita' di ricevimento informatico, su supporto informatico
(floppy disk, CD-ROM, posta elettronica, ecc.), e' sanzionato
pecuniariamente con procedimento amministrativo ai sensi dell'art.
18, comma 5.
Non e' considerata messa a disposizione dell'utilizzatore
professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito internet
della azienda fornitrice.
La responsabilita' della conformita' e della qualita' dei dati
della SDS e' a carico esclusivo del RIMPP che ha redatto la SDS e che
avra' apposto la sua identificazione alla voce obbligatoria 1.3 di
cui all'allegato al decreto ministeriale 7 settembre 2002.
La consegna della SDS all'utilizzatore professionale, sia che
avvenga su supporto cartaceo che su supporto informatico, deve sempre
avere un riscontro dell'avvenuto ricevimento. Cio' e' molto utile per
garantire il RIMPP di avere fornito, alla prima fornitura e ad ogni
modifica in maniera inequivoca, la relativa SDS all'utilizzatore
professionale sia dei preparati pericolosi definiti come tali ai
sensi dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 65/2003, sia su
richiesta dello stesso utilizzatore professione, dei preparati non
pericolosi come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto
legislativo n. 65/2003. Non si deve dimenticare la rilevante
importanza che hanno le informazioni contenute nelle SDS al fine
della valutazione del rischio per la salute e per la sicurezza da
effettuarsi negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 72-quater del
decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.
Viene inoltre ribadito che la responsabilita' diretta del
fabbricante, del distributore e dell'importatore che redige etichette
e-SDS, viene trasferita in coloro che immettono in commercio il
preparato apponendo la propria identificazione sulla etichetta ed
SDS, pur non essendo a conoscenza della composizione.
Se la SDS immessa sul mercato risulta incompleta e inadeguata,
chiunque abbia apposto la sua identificazione sulla SDS stessa e'
perseguibile alla stessa stregua del fabbricante, ovvero
dell'importatore.
Roma, 7 gennaio 2004
Il Ministro: Sirchia
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