DECRETO 11 giugno 2010
Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi
dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario
nazionale. (10A09228)
(G.U. Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del
ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
sottosegretari di Stato»;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che
attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e i
compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle
attivita' di informazione e di coordinamento informativo e
statistico;
Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede la definizione e l'aggiornamento del repertorio dei
dispositivi medici;
Visto il comma 5 del citato art. 57 della legge n. 289 del 2002 che
prevede che le aziende sanitarie debbano esporre on line via Internet
i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente,
specificando aziende produttrici e modelli;
Visto l'art. 1, comma 409, lettera a), numero 2), della legge 23
dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che con decreto del
Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province
autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' con le quali le aziende sanitarie devono
inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei
consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5
dell'art. 57 della citata legge n. 289 del 2002;
Ritenuto che la rilevazione dei dati riguardanti i contratti, anche
in considerazione delle situazioni eterogenee esistenti sul
territorio, rappresenta un'innovazione significativa tale da
richiedere un approccio graduale articolato in fasi;
Considerata la necessita' di prevedere per i contratti la
trasmissione di un primo nucleo di informazioni comuni ed una fase
sperimentale su base volontaria, al fine di definire i dati ritenuti
necessari per le diverse tipologie di dispositivi medici;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 29 aprile 2010, con il quale vengono stabilite le
ulteriori informazioni che le aziende sanitarie devono fornire ai
fini del predetto monitoraggio;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le informazioni che le regioni e
le province autonome raccolgono dalle Aziende sanitarie locali, le
Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni e le Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale (SSN), gia' policlinici universitari a gestione diretta di
diritto pubblico, direttamente gestiti dal SSN, nel seguito definite
«aziende sanitarie», e successivamente inviano al Ministero della
salute ai fini del monitoraggio nazionale dei consumi di dispositivi
medici acquistati ed utilizzati nelle predette aziende sanitarie, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 409, lettera a),
numero 2), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'accordo
sancito in data 29 aprile 2010 dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Il presente decreto stabilisce, inoltre, le modalita' per
l'acquisizione di tali informazioni.
Articoli:
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[Allegato 1 ]