DECRETO 11 giugno 2010
Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni
medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n, 309, e successive modificazioni ed integrazioni con
l'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone. (10A07665)
(G.U. Serie Generale n. 145 del 24 giugno 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
seguito indicato come «Testo unico»;
Visto che il testo unico attualmente in vigore classifica le
sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;
Visto che nella tabella I sono indicate le sostanze che producono
effetti sul sistema nervoso centrale con forte potere tossicomanigeno
e suscettibili di abuso;
Visto che in tabella II sono inserite le sostanze che hanno
attivita' farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto
farmaci, e che detta tabella e' suddivisa in cinque sezioni, indicate
con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i
medicinali e le relative composizioni in conformita' ai criteri per
la formazione delle tabelle;
Premesso che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive,
istituita ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ha inviato a
questo Ministero una richiesta di inserimento dello steroide
anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e
psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
Visto che nella tabella II, sezione A sono indicati i medicinali
contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza
fisica o psichica;
Vista la relazione scientifica sugli effetti psichici e la
capacita' di indurre dipendenza del nandrolone, predisposta dalla
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attivita' sportive avente ad oggetto la
richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone
nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a
controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 15
dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento dello
steroide anabolizzante nandrolone nella tabella II, sezione A del
testo unico e nella successiva seduta dell'8 aprile 2010 ha
confermato il precedente parere, ritenendo inoltre opportuno inserire
la sostanza nandrolone anche nella tabella I del citato decreto;
Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 286 A-2-64.4.16 del
3 febbraio 2010, ha espresso parere positivo sull'inserimento del
nandrolone nella tabella II, sezione A allegata al testo unico e che,
a seguito della ulteriore valutazione del Consiglio superiore di
sanita', con nota n. 1521 P-2.64.4.1 del 6 maggio 2010, ha espresso
parere favorevole all'inserimento di detta sostanza anche nella
tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
Decreta:
Art. 1
Nella tabella I e nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, secondo
l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:
nandrolone, denominazione comune;
17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica;
19-Nortestosterone, altra denominazione.
Articoli:
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[2 ]