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Ministero della Salute

DECRETO 11 giugno 2010

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n, 309, e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone. (10A07665) (G.U. Serie Generale n. 145 del 24 giugno 2010)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo unico»; Visto che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle; Visto che nella tabella I sono indicate le sostanze che producono effetti sul sistema nervoso centrale con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso; Visto che in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attivita' farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci, e che detta tabella e' suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i medicinali e le relative composizioni in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle; Premesso che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ha inviato a questo Ministero una richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; Visto che nella tabella II, sezione A sono indicati i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; Vista la relazione scientifica sugli effetti psichici e la capacita' di indurre dipendenza del nandrolone, predisposta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive avente ad oggetto la richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 15 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nella tabella II, sezione A del testo unico e nella successiva seduta dell'8 aprile 2010 ha confermato il precedente parere, ritenendo inoltre opportuno inserire la sostanza nandrolone anche nella tabella I del citato decreto; Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 286 A-2-64.4.16 del 3 febbraio 2010, ha espresso parere positivo sull'inserimento del nandrolone nella tabella II, sezione A allegata al testo unico e che, a seguito della ulteriore valutazione del Consiglio superiore di sanita', con nota n. 1521 P-2.64.4.1 del 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole all'inserimento di detta sostanza anche nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; Decreta: Art. 1 Nella tabella I e nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: nandrolone, denominazione comune; 17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica; 19-Nortestosterone, altra denominazione.
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