DECRETO 11 marzo 2010
Attuazione della direttiva 2009/84/CE, recante modifica della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al
fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva fluoruro di
solforile nell'allegato I della direttiva. (10A06552)
(G.U. Serie Generale n. 122 del 27 maggio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
Vista la direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come
principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
Considerato che la data di iscrizione del fluoruro di solforile,
per il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi, e' il 1° luglio 2011 e
che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato
degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli
altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il fluoruro di
solforile e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/84/CE, il termine
per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle
autorizzazioni per gli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva il fluoruro di solforile e' il 30 giugno 2013;
Considerato pertanto che il Ministero della salute deve concludere,
entro il 30 giugno 2013, l'esame delle richieste che saranno
presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria
degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli
altri artropodi contenenti fluoruro di solforile gia' presenti sul
mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi
medico-chirurgici;
Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei
prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui
all'art. 9 del decreto legislativo febbraio 2000, n. 174, devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;
Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso
piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva il fluoruro di solforile rientranti
nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al
controllo degli altri artropodi;
Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi e che contengono come
unica sostanza attiva il fluoruro di solforile, non possono essere
immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come
prodotti biocidi;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di
presidi medico-chirurgici contenenti fluoruro di solforile impiegati
come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli
altri artropodi;
Decreta:
Art. 1
1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza fluoruro
di solforile nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto
dalla direttiva 2009/84/CE della Commissione del 28 luglio 2009.
2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza fluoruro di solforile e' stata iscritta
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati
al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il
principio attivo fluoruro di solforile come unica sostanza attiva, e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Articoli:
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[Allegato 1 ]