DECRETO 30 marzo 2010
Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva
2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di
balneazione. (10A06405)
(G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva
76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli
articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita'
ambientale;
Acquisita in data 26 marzo 2010 la nota con la quale il
coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole in
quanto sono state accolte nel testo tutte le proposte dalle stesse
presentate;
Decretano:
Art. 1
1. Il presente decreto e' finalizzato a definire i criteri per
determinare il divieto di balneazione, nonche' le modalita' e le
specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 10
maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del Ministero della salute di intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati
al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina
comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
Articoli:
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[Allegato 1 ]
[Allegato 2 ]
[Allegato 3 ]
[Allegato 4 ]
[Allegato 5 ]
[Allegato 6 ]