DECRETO 19 febbraio 2010
Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium,
Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie
Gallus gallus - Condizioni e modalita' di abbattimento. (10A05187)
(G.U. Serie Generale n. 106 del 8 maggio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento
per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988,
n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006 n.191, di attuazione
della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo
della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli
alimenti;
Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Considerato che il piano nazionale di controllo presentato
dall'Italia e' stato approvato dalla Commissione europea con la
decisione n. 2009/883 del 26 novembre 2009;
Decreta:
Art. 1
1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale
l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella Enteritidis,
Typhimurium Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori
della specie Gallus gallus, di seguito denominato Piano, secondo i
criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2012.
3. Le Regioni e Province autonome, nell'ambito delle attivita' di
programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per
disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I,
verificandone l'applicazione.
4. Le Regioni e Province auonome provvedono a registrare nel
sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi
zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai
singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il
15 marzo di ogni anno.
5. In caso di riscontro di positivita' saranno registrati anche i
dati relativi alla gestione del focolaio.
6. Gli Istituti zoprofilattici serimentali comunicano
tempestivamente all'Azienda snitaria lcale competente per territorio,
alla Regione nonche' al Ministero della slute gli esiti positivi di
tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso
dell'espletamento delle attivita' del piano.
Articoli:
[1 ]
[2 ]
[3 ]
[4 ]
[Allegato 1 ]