ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2010
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A
(H1N1). (Ordinanza n. 3860). (10A03535)
(G.U. Serie Generale n. 67 del 22 marzo 2010)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche
sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di
profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1)»;
Rilevato che l'organizzazione mondiale della sanita' in data 11
giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico alla fase 6,
la piu' elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a
«pandemia influenzale in atto»;
Rilevato che allo scopo di mettere in atto misure idonee a mitigare
l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia
influenzale A(H1N1), sulla scorta delle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del piano pandemico
nazionale, e' stata adottata l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009;
Dato atto che detta ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3798/2009 ha, tra l'altro, autorizzato il direttore
generale della prevenzione sanitaria dell'allora Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali a provvedere, con i
poteri di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 anche esercitando
diritti di prelazione gia' acquisiti presso produttori farmaceutici,
ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura delle dosi di
vaccino necessarie per assicurare la vaccinazione di almeno il
quaranta per cento della popolazione italiana;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente «Misure urgenti in materia di
profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1)», con la quale
sono state individuate le categorie di persone alle quali offrire la
vaccinazione de qua;
Considerato l'attuale andamento epidemiologico dell'influenza
pandemica A(H1N1) nel territorio della Repubblica italiana;
Considerato che pure a fronte della recente conferma, da parte
dell'OMS, del livello 6 di allarme pandemico, le dosi di vaccino sino
ad oggi acquisite dallo Stato costituiscono, in ogni caso, una
riserva idonea a fronteggiare eventi epidemiologici connessi
all'influenza A (H1N1), relativamente alla campagna di vaccinazione
2009/2010, avuto particolare riguardo ai risultati evidenziati dalla
relazione del presidente dell'Istituto superiore di sanita' in data
16 marzo 2010, protocollo n. 201/10 COR-F, nella quale motivatamente
si conclude che «il quantitativo di vaccini pandemici ancora
disponibili nel nostro Paese (circa 8 milioni di dosi) e' piu' che
sufficiente a limitare gli effetti negativi di un'eventuale,
ulteriore circolazione di A/H1N1 2009 almeno sino all'inizio della
prossima stagione influenzale»;
Considerato che la menzionata ricognizione dell'effettiva ed
attuale situazione di fatto giustifica la parziale revoca e
conseguente modificazione dell'efficacia dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, n. 3798, nei
termini indicati in dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni, ai sensi
dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
procedere alla revoca parziale e conseguente modificazione dell'art.
1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3798 del 31 luglio 2009;
Rilevato, sotto un autonomo e diverso profilo, che la commissione
affari sociali, sanita' e famiglia dell'assemblea del Consiglio
d'Europa, nel gennaio 2010, ha aperto un'inchiesta in merito alle
decisioni prese dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dagli
stati membri, per fronteggiare il rischio della pandemia e che, a tal
fine, e' previsto un rapporto da parte del relatore incaricato, Paul
Flynn, entro la fine del mese di aprile 2010;
Sentito il Ministro della salute, che si e' espresso con nota
dell'11 marzo 2010;
Dispone:
Art. 1
1. Fermo quanto previsto dal citato art. 21-quinquies, a parziale
revoca e conseguente modificazione dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, con limitato
riguardo alle esigenze relative alla stagione influenzale in corso,
l'autorizzazione all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1, della
citata ordinanza e' rideterminata quantitativamente nella misura
massima indicata nella nota dell'Istituto superiore della sanita'
indicata in premessa.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il direttore
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e'
autorizzato a porre in essere gli atti consequenziali.
3. Resta impregiudicata ogni determinazione, azione od eccezione a
tutela degli interessi pubblici, anche all'esito dell'attivita' di
inchiesta del Consiglio d'Europa citata in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2010
Il Presidente: Berlusconi
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