LEGGE 15 marzo 2010, n.38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore. (10G0056)
(G.U. Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2010)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
ART. 1
(Finalita').
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere
alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei
livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine
di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della
persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso
all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che
erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma
di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto
dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza
alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo
termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della
persona malata e della famiglia.
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