DECRETO 1 giugno 2009
Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della
risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
(09A13296)
(G.U. Serie Generale n. 264 del 12 novembre 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di
23 miliardi di euro;
Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot.
100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli
obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato
programma di investimenti;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per
l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante
«Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale
straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla
delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 «Prosecuzione del programma
nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 4, lettera b) del regolamento approvato, con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata
realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del
1988;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi
finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28
dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n.
350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre
2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244 e 22 dicembre 2008, n. 203;
Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del
Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione
Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano»;
Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
art. 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione
del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della
citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministero della salute prot. n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione
art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266
(finanziaria 2006)»;
Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle
modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento
in sanita'», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 5 luglio
2006), con il quale si e' proceduto alla prima ricognizione delle
risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310,
311 e 312, della citata legge n. 266/2005;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007), con il quale si
e' proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si
e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si
e' proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che con D.I. 10 aprile 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 164
del 17 luglio 2007) e' stato autorizzato, sulla base delle richieste
presentate dalla regione Campania entro i termini previsti dall'art.
1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un complessivo
importo a carico dello Stato pari a € 247.030.399,73 e che la regione
non ha richiesto l'ammissione a finanziamento entro il termine
perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto D.I. 10
aprile 2007, di due interventi come specificato nell'allegato B, pag.
1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a
carico dello Stato di € 3.826.945,62;
Dato atto che, l'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266
del 2005 prevede periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono
disponibili relativamente agli interventi ammessi a finanziamento per
i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o
provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla
aggiudicazione dei lavori;
Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate, si e'
proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province
autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi
a finanziamento entro il 31 dicembre 2007 e non aggiudicati, con la
conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di
seguito riportato:
regione Campania, accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000,
per un importo complessivo a carico dello Stato di € 647.264.404,82,
al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non
aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B, pag.
2, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a
carico dello Stato di € 196.253,62;
regione Piemonte, accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000,
per un importo complessivo a carico dello Stato di € 494.311.570,95,
al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non
aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B, pag.
3, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a
carico dello Stato di € 1.717.219,19;
Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate si e'
proceduto, inoltre, ad una verifica congiunta con le regioni e le
province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi
le cui richieste di ammissione a finanziamento risultino presentate,
ma valutate non ammissibili al finanziamento entro ventiquattro mesi
dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente
revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
regione Sicilia, accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002, per
un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.025.881.171,87, al
netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risultano non
ammessi a finanziamento sei interventi, come specificato
nell'allegato B, pag. 4, che fa parte integrante del presente
decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di €
103.818.097,14;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di
programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266
del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico
dello Stato di € 109.558.515,57, come specificato nella tabella di
cui all'allegato A (colonna 4), che fa parte integrante del presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 e 312,
della legge n. 266/2005, a seguito della risoluzione degli accordi di
programma individuati in premessa, per le finalita' indicate
dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli
impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico
dello Stato pari a € 109.558.515,57, come specificato nella tabella
di cui all'allegato A (colonna 4), che fa parte integrante del
presente decreto, ed in particolare:
€ 1.717.219,19, a seguito della revoca dell'accordo di programma
gia' sottoscritto con la regione Piemonte;
€ 4.023.199,24 a seguito della revoca dell'accordo di programma
gia' sottoscritto con la regione Campania;
€ 103.818.097,14, a seguito della revoca dell'accordo di
programma gia' sottoscritto con la regione Sicilia.
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