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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 451/2002 e n.
1490/2004 che stabiliscono le modalita' dettagliate per la terza fase
del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della
direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive, tra
cui il metam, da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione
nell'allegato I di detta direttiva;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;
Visto che ai sensi del citato regolamento (CE) n. 396/2005 per la
sostanza attiva metam e' variata l'espressione del Limite massimo di
residuo (LMR);
Visti i decreti dirigenziali con i quali i prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva metam sono stati adeguati alle
condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Vista la decisione del consiglio 2009/562/CE relativa alla non
iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a
minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della
tutela dell'ambiente, e' stato pertanto concessa la possibilita' agli
Stati richiedenti, di continuare ad utilizzare la sostanza attiva
metam, per un periodo piu' lungo rispetto a quello fissato dalla
decisione;
Visto l'allegato della suddetta decisione che riporta l'elenco
degli Stati membri che possono mantenere le autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per
ogni singolo Stato membro, ora ritenuti essenziali, fino al 31
dicembre 2014;
Considerato che pertanto i prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva metam rimangono in commercio fino al 31 dicembre 2014
per i soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali in base a
quanto riportato nell'allegato alla decisione Decisione del consiglio
2009/562/CE;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio.
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva metam, non e' iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.