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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, art. 1, commi 2 e 3,
recante l'istituzione del Ministero della salute;
Vista la direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, concernente i
dispositivi medici, come modificata da ultimo dalla direttiva
2007/47/CE del 5 settembre 2007;
Vista la direttiva 90/385/CEE del 20 giugno 1990, concernente i
dispositivi medici impiantabili attivi, come modificata da ultimo
dalla direttiva 2007/47/CE del 5 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici, ed in particolare l'art. 13;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi
medici impiantabili attivi;
Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede la definizione e l'aggiornamento del repertorio dei
dispositivi medici;
Visto l'art. 1, comma 409, lettera a) della legge 22 dicembre 2005,
n. 266 che stabilisce che con decreto del Ministro della salute,
previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della
salute necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio
generale dei dispositivi medici;
Visto il decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007
recante «Nuove modalita' per gli adempimenti previsti dall'art. 13
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive
modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili
attivi nonche' per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi
medici»;
Visto il parere motivato, comunicato con nota C(2009)3587 del 14
maggio 2009, emesso dalla Commissione europea ex articolo 226 del
Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, in relazione ad
alcune disposizioni previste dal richiamato decreto ministeriale 20
febbraio 2007;
Vista la successiva nota della Commissione europea D(2009)D31361
del 14 ottobre 2009 con la quale in particolare si ribadisce la
necessita' di limitare l'obbligo di registrazione nel Repertorio dei
dispositivi medici a dispositivi medici di classe I ed a kit
assemblati prodotti da fabbricanti o con mandatari non aventi sede in
Italia, di limitare la quantita' di informazioni richieste per la
registrazione dei dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III e
dei dispositivi medici impiantabili attivi;
Vista altresi' la richiesta, contenuta nella medesima nota della
Commissione europea D(2009)D31361, di concedere un tempo ragionevole
per l'attuazione dei provvedimenti previsti, al fine di permettere ai
fabbricanti di dispositivi medici e ai loro mandatari, che abbiamo
sospeso il processo di registrazione nell'incertezza giuridica in
merito agli obblighi cui attenersi, di conformarsi ai nuovi obblighi
al momento della loro entrata in vigore;
Ritenuto opportuno conformarsi al parere motivato e apportare,
conseguentemente, alcune modifiche alle procedure previste dal
decreto 20 febbraio 2007;
Ritenuto, altresi' opportuno, per assicurare una maggiore
comprensibilita' della disciplina che scaturisce dalle predette
modifiche, provvedere all'integrale sostituzione del decreto 20 marzo
2007 con un nuovo decreto che contiene anche le disposizioni non
modificate del testo originario;
Visto l'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 17 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre
2009, di nomina a Ministro della salute del prof. Ferruccio Fazio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2009;
Decreta:
Art. 1
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto riguardano i
seguenti soggetti:
a) i fabbricanti di dispositivi medici, come definiti all'art.
1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46;
b) i soggetti di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
c) gli altri soggetti responsabili della immissione in
commercio di dispositivi medici;
d) i soggetti validamente delegati dalle figure di cui alle
lettere a), b) e c).