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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre
1982, n. 904, recante «Attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa
alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
«Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192
supplemento ordinario, recante «Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche, (REACH) che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare l'art. 129;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Considerato che la sostanza «nitrito di isoamile» (n. CAS 110-46-3,
n. CE 203-770-8 e n. d'Indice 007-020-00-9) e' classificata
ufficialmente facilmente infiammabile, con frase di rischio R11,
nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio R20/22, di
cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato al XXI
adeguamento al progresso tecnico (ATP), contenuto nel citato decreto
28 aprile 1997;
Considerato che la sostanza «nitrito di isobutile» (n. CAS
542-56-3, n. CE 208-819-7, n. d'Indice 007-017-00-2) e' classificata
ufficialmente facilmente infiammabile, con frase di rischio R11,
nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio R20/22,
cancerogeno di categoria 2, con frase di rischio R45, mutageno di
categoria 3, con frase di rischio R68, di cui all'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, XXI ATP, contenuto nel citato decreto 28 aprile
1997, ed e' pertanto vietata la vendita al pubblico della sostanza
come tale o di preparati che ne contengano quantita' superiori allo
0,1%, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica del
10 settembre 1982, n. 904;
Considerato che molte sostanze appartenenti alla famiglia degli
achil-nitriti alifatici, ciclici, o eterociclici e loro isomeri,
comunemente denominate poppers, sono utilizzate come droghe inalabili
e vengono commercializzate soprattutto via internet, allo scopo non
esplicitamente dichiarato di sostanze di abuso;
Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita';
Considerato che sono stati osservati gravi effetti avversi dovuti
all'inalazione di sostanze appartenenti alla famiglia degli
alchil-nitriti;
Tenuto conto che gli alchil-nitriti sono stati riconosciuti come
immunosoppressori e promotori della replicazione virale e delle
cellule tumorali, nonche' l'assunzione abituale di dette sostanze e'
stata associata ad aumento di rischio di infezioni virali
trasmissibili per via sessuale e di sarcoma di Kaposi;
Ritenuto pertanto di dover adottare specifiche disposizioni per
limitare l'uso non regolare di sostanze denominate «poppers» in
quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli;
Rilevato che e' necessario e urgente mantenere, fino a quando non
si disporra' di una soluzione permanente, disposizioni cautelari a
tutela dell'incolumita' pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n. 122,
recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario
di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Ordina:
Art. 1
Campo di applicazione
1. E' vietata la fabbricazione, immmissione sul mercato e l'uso di
alchil-nitriti alifatici, ciclici o eterociclici e loro isomeri in
quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli,
destinati a consumatori.