PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2010-2012. (Repertorio n. 243/CSR). (09A15603)
(G.U. Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2010)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2009:
VISTI gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi
obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell'ambito dei
parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei
predetti obblighi, stabiliscono la necessita' del concorso delle
autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di
finanza pubblica;
VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, al fine
del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, che la regione,
ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari ovvero che
qualora i provvedimenti necessari non vengano adottati scatta la
procedura del commissario ad acta e qualora anche il commissario ad
acta non adotti le misure cui e' tenuto, si applicano comunque nella
misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
VISTO l'articolo 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004,
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che la
regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176,
anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed
elabora un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma
173;
VISTO l'articolo 1, commi 98 e 107, della richiamata legge 311/2004
in materia di contenimento della spesa del personale;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 , in attuazione
dell' articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. n.
311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005;
VISTO l'articolo 8 della richiamata Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, con la quale si e' convenuto, in relazione a quanto
disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di
esercizio dell'anno 2004, per le regioni interessate che, ai sensi di
tale disposizione stipulano con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari
regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla
intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo;
VISTO l'articolo 8, comma 5 della suddetta intesa che individua il
valore soglia strutturale di carattere economico-finanziario del
disavanzo, nella misura pari o superiore al 7 per cento, in base ai
risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti, prevedendo
l'obbligatorieta', per le Regioni nelle quali si verifica, della
stipula dell'accordo di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, e
quindi l'inclusione della stipula dell'accordo stesso fra gli
adempimenti oggetto di verifica previsti dall'articolo 2 della
suddetta intesa;
VISTO l'articolo 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 in materia di contenimento della spesa del personale;
VISTO l'articolo 1, comma 274 della richiamata legge n. 266/2005,
che stabilisce che, nell'ambito del settore sanitario, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore
sanitario, con l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati
a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di
carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove
si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende
sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la
dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO l'articolo 1, comma 275 della medesima legge 266/2005, il
quale prevede specifici adempimenti in materia di personale,
convenzioni ed esenzioni;
VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute
e del Ministro dell'economia e delle finanze, condiviso dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano il 28 settembre 2006, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5
ottobre 2006;
VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in
particolare l'articolo 4 in materia di commissari ad acta per le
regioni sottoposte ai Piani di rientro che siano risultate
inadempienti;
VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge
31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n.31 , i quali prevedono la modalita' con cui viene
comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni e che gli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni per conto del Servizio Sanitario
nazionale, eventualmente sottoscritti per l'anno 2008 e seguenti,
sono adeguati alla previsione normativa stabilita dal medesimo
decreto legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in
vigore ;
VISTO l'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 agosto 2009,
n.102, che prevede:
- al comma 1 che, al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in
102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma
139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in
103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro
per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a
carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu',
preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso
Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n.
187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la
Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione
vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
- al comma 1-bis, che, per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto
disposto dal comma 1, rispetto al livello di
finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula
di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 15
ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica dell'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto
per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre
2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della
dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei
bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere
necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a
promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi
compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete
ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento
dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti
collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione
integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal
numero 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai
sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di
attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di
soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della
spesa;
al comma 1-ter, che qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al
comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo
120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di
applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n.42, in
materia di federalismo fiscale; inoltre prevede che con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto
nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio
dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le
finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.
VISTO l'articolo 79, comma 2, del suddetto decreto-legge 25 giugno
2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, il quale dispone che, al fine di procedere al rinnovo degli
accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007, il
livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di
cui al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in
particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la
ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della
legge 24 novembre 2003, n. 326.
VISTO l'articolo 61, comma 20, del richiamato decreto-legge 25
giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, che dispone, ai fini della copertura degli oneri
derivanti dall'abolizione della quota di partecipazione al costo per
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui al
all'articolo 79, comma 1, del medesimo decreto- legge 25 giugno 2008
n.112, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011;
VISTO l'articolo 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009, n.102
che prevede, in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
medesimo articolo 1-ter, che il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato
e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
CONSIDERATO che il Governo e le Regioni hanno sottoscritto un
documento il 1° ottobre 2008 con il quale, tra l'altro, hanno
concordato di definire il nuovo Patto per la salute con il quale
stabilire le regole e i fabbisogni condivisi, nel rispetto dei
vincoli previsti dal Patto Europeo di stabilita' e Crescita;
CONSIDERATO che la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, prevede l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, dei decreti legislativi attuativi
della stessa, di cui almeno uno entro dodici mesi; che prevede, tra
l'altro, che il Governo nell'ambito del disegno di legge finanziaria,
previo confronto nella sede della Conferenza Unificata, proponga con
il Patto di convergenza, norme di coordinamento dinamico della
finanza pubblica per realizzare l'obiettivo della convergenza dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, per i
quali , in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede l'attivazione di
un "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza";
VISTO l'articolo 22, commi da 2 a 8, del decreto legge 1 luglio
2009, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,
n.102, che introduce disposizioni in materia sanitaria concernenti,
tra l'altro: l'istituzione di un fondo destinato ad interventi nel
settore sanitario; la rideterminazione del tetto per la spesa
farmaceutica territoriale; le modalita' e le procedure per assicurare
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonche' il
risanamento economico-finanziario nella Regione Calabria; le
modalita' di erogazione delle risorse alla struttura sanitaria
indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,
n.311;
VISTA la lettera in data 8 settembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha inviato la proposta di intesa sul
Patto per la salute – biennio 2010-2011, che, in pari data, e' stata
diramata alle Regioni e alle Province autonome;
VISTO il documento, sottoscritto fra il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 23 ottobre 2009, avente ad oggetto
"Sanita': Nuovo patto per la salute" avente quale riferimento
temporale il periodo 2010-2012;
VISTA la lettera in data 20 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha inviato una nuova proposta di intesa
recante "Nuovo Patto per la salute 2010-2012", che e' stata diramata
alle Regione e alla Province autonome in pari data;
VISTA la lettera in data 25 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha trasmesso un nuovo schema
dell'intesa indicata in oggetto, riformulato in esito alle riunioni
intercorse nella giornata del 24 novembre 2009;
CONSIDERATO che il predetto nuovo schema e' stato diramato alle
Regioni e Province autonome con nota del 25 novembre 2009;
RILEVATO che, il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta
di questa Conferenza del 26 novembre 2009 e' stato rinviato;
VISTA la lettera in data 27 novembre 2009 della Conferenza delle
Regioni e Province autonome concernente un documento nel quale
risultano evidenziate le richieste emendative delle Regioni e delle
Province autonome medesime in ordine al predetto nuovo schema di
intesa;
CONSIDERATO che il predetto documento e' stato portato a conoscenza
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota in data 27
novembre 2009;
VISTA la lettera in data 3 dicembre 2009 con la quale e' stato
diramato alle Regioni e alle Province autonome un nuovo schema
dell'intesa in oggetto elaborato a seguito della riunione svoltasi
nella giornata del 2 dicembre 2009;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta e come risulta dal verbale
della seduta medesima, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome sul testo della presente intesa;
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini sotto indicati:
Articolo 1
(Determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei
fabbisogni regionali)
1. Al fine del rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria
dall'Italia e per tenere conto delle compatibilita' e dei vincoli di
finanza pubblica, il livello standard complessivo del finanziamento a
cui concorre ordinariamente lo Stato e' definito come di seguito
indicato. Le regioni devono assicurare l'equilibrio economico
finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza ed
appropriatezza.
2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello del
finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a
104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro
per l'anno 2011 -di cui agli articoli 61 e 79 del decreto-legge
112/2008 e all'articolo 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102,
comprensivi della riattribuzione dell'importo di 800 milioni di euro
di cui all'articolo 22, comma 2 del DL 78/2009 e dei 50 milioni da
erogarsi in favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di cui
all'articolo 22, comma 6, del citato DL 78/2009 e non comprensivo
delle somme destinate al finanziamento della medicina penitenziaria,
di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244-, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010
e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011.
3. Per l'anno 2012 lo Stato si impegna ad assicurare risorse
aggiuntive tali da garantire un incremento del livello del
finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%.
4. A tali risorse aggiuntive concorrono:
a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di
incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal
riconoscimento dell'indennita' di vacanza contrattuale con economie
pari a 466 milioni di euro annui;
b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584
milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno
2011;
c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel
corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette
risorse aggiuntive.
5. Lo Stato si impegna inoltre ad adottare nel corso del 2010
ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento
qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano
riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da
rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento
dell'indennita' di vacanza contrattuale.
6. Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella
disponibilita' delle regioni stesse.
7. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non sono da considerarsi contabilmente
vincolate, bensi' programmabili al fine di consentire specifiche
verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito
dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni interessate ai
piani di rientro la fissazione degli obiettivi va integrata con
quella dei medesimi piani.
8. Per quanto attiene alle esigenze di adeguamento strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale si conviene
sull'opportunita' di ampliare lo spazio di programmabilita' degli
interventi previsti nel programma straordinario di investimenti di
edilizia sanitaria, elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro, ai
sensi dell'articolo 2, comma 279, della legge 244/2007, a 24 miliardi
di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che
hanno esaurito le loro disponibilita' attraverso la sottoscrizione di
accordi. Si conviene inoltre sulla possibilita' di utilizzare, per
gli interventi di edilizia sanitaria, anche le risorse FAS di
competenza regionale, fermo restando l'inserimento di tali interventi
nell'ambito dell'ordinaria programmazione concordata con lo Stato.
9. Lo Stato si impegna a garantire nel bilancio pluriennale
2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria ex
articolo 20 della legge 67/1988, in aggiunta alle risorse stanziate
per il 2009 pari a 1.174 milioni di euro, 4.715 milioni di euro.
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