ACCORDO 29 ottobre 2009
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e
relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n.
1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione
delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR). (09A14575)
(G.U. Serie Generale n. 285 del 7 dicembre 2009)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009
Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la
«tutela della salute» tra le materie di potesta' legislativa
concorrente;
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa
Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
«attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
«Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE»;
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46, recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali» che prevede che il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato autorita'
nazionale competente, provveda d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008,
recante «Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di
cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)» ed in particolare il paragrafo 3
dell'allegato I;
Visto il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30
maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del
regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la nota pervenuta il 14 luglio 2009 con la quale il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione
delle predette disposizioni, ha inviato, per l'esame di questa
Conferenza, la proposta di accordo indicata in oggetto;
Considerato che, con lettera in data 16 luglio 2009, la predetta
proposta e' stata portata a conoscenza delle Regioni e Province
autonome;
Rilevato che, con nota del 21 luglio 2009, il Coordinamento della
Commissione salute delle Regioni ha espresso l'avviso tecnico
favorevole;
Considerato che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009, non e' stato
esaminato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;
Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nei seguenti termini:
la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, di
seguito «controlli» e le relative linee di indirizzo inerenti
l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE, di seguito «regolamento REACH», sono
disciplinate in conformita' delle disposizioni contenute
nell'allegato A, parte integrante del presente accordo e nel rispetto
della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e
l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Roma, 29 ottobre 2009
Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi
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