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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero
totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo'
essere superiore a sessantatre' e la composizione del Governo deve
essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi
andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della
spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al
monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi
inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le
seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
per tutti i profili di carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di
rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attivita' regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi
sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del
personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni
sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita' sanitarie
regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».
3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui
al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia'
attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonche' le
relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,
concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal
trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva
alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto
corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di
cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle
politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la
denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti
variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato
alla nuova struttura del Governo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i
Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via
provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di
diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino,
garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di
organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
nonche', per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2,
comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono
altresi' fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' delle
misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalita' delle
strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e' fatta salva
la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione di
livello dirigenziale generale e non, nonche' di procedere ad
assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni
organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle
riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e,
comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di
personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso
detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di
riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini
dell'attuazione delle suddette misure.
9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali
e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e
funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti,
rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al
presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo
1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli
enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite
convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto
Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti
a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai
fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000
euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno
2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138,
quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge
n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a
decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1691):
Presentato dal Presidente del Consiglio (Berlusconi) e dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi)
il 15 luglio 2009.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede
referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 11ª e
12ª.
Esaminato dalla commissione il 28 luglio; 16 e 23 settembre 2009.
Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2009 (atto n.
1691-A) relatore sen. Vizzini.
Esaminato in aula il 22 settembre 2009 e approvato il 30
settembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2766):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede
referente il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni V, XI, XII e
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 ottobre
2009.
Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato 1'11 novembre
2009.