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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di
seguito indicato come «Testo Unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;
Vista l'ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione
temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione
D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Vista la successiva ordinanza ministeriale 2 luglio 2009 recante
integrazioni alla predetta ordinanza 16 giugno 2009;
Ritenuto opportuno limitare l'applicazione delle previsioni del
comma 1-bis dell'ordinanza alle sole composizioni temporaneamente
transitate nella tabella II sezione D, a seguito dell'entrata in
vigore dell'ordinanza stessa, e non anche a quelle che gia' vi erano
iscritte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122
del 28 maggio 2009, con il quale e' stato attribuito il titolo di
Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio
Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri,
della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di
Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in
particolare l'art. 117;
Ordina:
Art. 1.
1. Il comma 1-bis dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante
«Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella
tabella II sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza», come modificata dalla successiva ordinanza 2
luglio 2009 recante integrazioni alla ordinanza stessa, e' sostituito
dal seguente:
«1 bis - All'atto della dispensazione delle seguenti composizioni:
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in
quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di
somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra,
superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina,
diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra,
superiore a 100 mg per unita' di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e
suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg per
unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in
base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della
soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone
e suoi sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello
parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina,
ossimorfone;
f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico
contenenti buprenorfina,
allorche' la prescrizione viene effettuata con ricetta diversa da
quella di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 o
da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, il
farmacista deve accertare l'identita' dell'acquirente e prendere nota
degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella
ricetta.».
2. Al comma 1-ter le parole «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».