LEGGE REGIONALE 19 luglio 1994, n.19
Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione
ed il controllo del fenomeno del randagismo.
(G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 41 del 15 ottobre 1994)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di
affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di
convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze
ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle
malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili
agli altri animali ed all'uomo.
2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli
animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto,
compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, nonche' i cani
vaganti od inselvatichiti e le colonie di gatti liberi.
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