LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n.30
Modifica della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8 in applicazione
della legge 14 agosto 1991, n. 281 legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo.
(G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 1 del 2 gennaio 1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 2 della legge
regionale 29 marzo 1983, n. 8 limitatamente a "ed ai gatti domestici
vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 19 luglio 1992
GIAMPAOLI
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