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Regione Marche

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n.30

Modifica della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8 in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 1 del 2 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8 limitatamente a "ed ai gatti domestici vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 19 luglio 1992 GIAMPAOLI
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