Per una corretta visualizzazione dei PDF scaricare Adobe Reader versione 7 o superiore.
Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Considerato che le attuali condizioni meteorologiche stagionali,
caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei
tassi di umidita', impongono di intervenire con tempestivita' su
tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi
necessari per prevenire gravi danni alla salute alle categorie piu'
esposte e, in particolare, alle persone anziane che versano in
condizioni di difficolta' fisiche, sociali ed economiche;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili
dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano
un incremento del tasso di mortalita' e che l'efficacia degli
interventi di prevenzione dei danni alla salute delle persone si
fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per eta',
caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili
agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonche' sulla offerta per
tali soggetti a rischio elevato, delle attivita' e dei servizi
sanitari e sociali, disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo,
rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee
informazioni sanitarie e sociali sulla sensibilita' agli effetti
nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed
utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;
Considerata la necessita' di monitorare continuamente gli effetti
sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di
prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi
di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i
programmi di intervento;
Ritenuto necessario che i servizi sanitari regionali e le aziende
sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire ed
utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per
la predetta finalita' di pubblica utilita', gli elenchi di tutte le
persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo
tali informazioni al preventivo loro consenso per l'acquisizione e il
trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19,
comma 3 del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza
prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto, sono individuate come attivita' di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopracitato
decreto legislativo n. 196 del 2003;
Tenuto conto che il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee
guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza
e di risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile intervenire con
immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e
qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati,
Ordina:
Art. 1.
1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e
valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli
effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare
riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della
fragilita'» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le
amministrazioni comunali trasmettono ai servizi sanitari regionali e
alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della
popolazione residente di eta' pari o superiore ad anni
sessantacinque, aggiornati alla data del 1° aprile, nonche' i
successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna
regione.
2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali,
avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti
idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, ogni
opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed
irreversibili alle persone a causa delle anomale condizioni
climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti
piu' suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni
di eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche
attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.