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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 «Attuazione
della direttiva 90/946/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990
relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 «Attuazione
della direttiva 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari» e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2008/100/CE del 28 ottobre 2008, che modifica la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni
giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il
calcolo del valore energetico e le definizioni;
Visto l'art. 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006,
sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli
alimenti;
Visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana
sulla revisione dei valori di riferimento per l'etichettatura
nutrizionale, emesso il 5 marzo 2003;
Visto l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari;
Visto l'art.13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari»;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 e' cosi' modificato:
1) all'art. 3, paragrafo 1, lettera l) e' aggiunta la seguente
frase: «La definizione della sostanza e se necessario i metodi di
analisi figurano nell'allegato II»;
2) all'art. 5, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g;
h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJg;
3) l'allegato e' sostituito dall'allegato I del presente decreto;
4) e' aggiunto l'allegato II del presente decreto.