DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2008, n.145
Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia
europea per le sostanze chimiche.
(G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come
modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in
particolare l'articolo 37, comma 2;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge
25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997,
e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
Vista la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE
del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea
per le sostanze chimiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'interno, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con
le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in
preparati, allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato
comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.».
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