DECRETO 13 marzo 2009
Programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di
prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze
chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del
Regolamento CE 1907/2006 (REACH). (09A03761)
(G.U. Serie Generale n. 82 del 8 aprile 2009)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica;
Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle
attivita' produttive, che individua i soggetti gestori per
l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo
economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo
economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per
l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 2, comma
3 del decreto 10 luglio 2008;
Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare il considerando n. 74 e
l'art. 57;
Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della
salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze
chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad
agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti
eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca
industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo
volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente
preoccupanti» che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del
regolamento CE 1907/2006 (REACH).
2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita' di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle
volte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale
mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota
e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti,
processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a
prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per
scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente
il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e'
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la
deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui
al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT). Sono, inoltre,
disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul
PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, destinate a programmi
riferiti a unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno
il 75% dei costi sia sostenuto nell'ambito delle medesime unita'
produttive.
Articoli:
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[Allegato 1 ]
[Allegato 2 ]
[Allegato 3 ]