DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n.23
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito.
(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare,
l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed
esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea
dell'energia atomica ed Atti allegati;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego
pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante
approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti
orfane;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 istitutivo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
(ISPRA);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22
gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le
seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le
seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono
inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti
i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome
territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita'
competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di
spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi
di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti
da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano
eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il
quale l'autorita' procede; »;
e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei
casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio
italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali
osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale
l'autorita' procede.»;
f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato
alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale
procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della
direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;
g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono
inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione
di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della
restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti
da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti
nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri
materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare
esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali
operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere
rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi
equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od
esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa
applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e
degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile
esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto
della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in
cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto
di cui al comma 4, se la rispedizione e' effettuata nelle stesse
condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis
dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».
4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1».
5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto
legislativo n. 230 del 1995.
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed
esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito
1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente
decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa,
liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da
parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica
o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono
oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di
un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative
e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e
successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un
reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato come una
risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo
smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed
essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre
gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore
uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di
combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di
recuperarli;
e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di
combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro
confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di
effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito, e' responsabile conformemente alla normativa applicabile
per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un
destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui
alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al
documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 157.
Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati
metallici
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di
livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A
tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale
o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti
semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti
che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle
persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione
all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi' effettuata al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province
autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per
la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi
obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a
conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei
predetti materiali o prodotti trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da
rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto
estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare
della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato
responsabile dell'invio.».
Articoli:
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