DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2009, n.21
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
(G.U. Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la
biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante
provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di
eutrofizzazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio,
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n.
413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per
lavare;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162,
recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n.
250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983,
n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni
introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e
nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2008;
Tenuto conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19
novembre 2008 dall'Ufficio di controllo di legittimita' sugli atti
dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali della
Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le
disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto
armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei
detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze
allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in
vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione
dell'Istituto superiore di sanita' e del personale medico;
c) autorizzazioni;
d) vigilanza;
e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati
destinati al lavaggio.
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