LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n.5
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative -
Collegato ordinamentale 2008.
(G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 2 del 10 gennaio 2009)
(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di
termini
1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l'attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione»
Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza
dell'attivita' amministrativa e nel rispetto dei principi di
trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i
soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti
sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti
disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle
rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle
graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della
Giunta sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per il
ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di
accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la
Giunta regionale puo' promuovere la stipulazione di convenzioni con
gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli
richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la
copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle
graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle
disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i
requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.».
2. Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalita' di
cui alla legge regionale n. 30/2006, come modificata dalla legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per
l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2008), e nell'ottica
di cui all'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)), alla legge regionale 23 luglio
1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della
dirigenza della Giunta regionale) e' apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 dell'art. 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette
posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalita'
per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale.».
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 2, il personale interessato all'iscrizione nel ruolo
professionale e' quello in servizio, all'entrata in vigore della
presente legge, presso l'avvocatura regionale, che abbia esercitato,
con profitto, patrocinio professionale a favore della Regione.
4. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della
struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'art. 27 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le unita' organizzative di cui al comma 1, alla
conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto
dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.»;
b) al comma 11 dell'art. 27 le parole «e cessa in ogni caso alla
scadenza della. legislatura regionale» sono soppresse.
5. Ai componenti del collegio dei revisori delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere spetta un'indennita' per
l'espletamento delle funzioni in misura pari al 12 per cento della
parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori
generali. Al presidente del collegio spetta un'indennita' in misura
pari al 15 per cento della parte fissa della retribuzione di
posizione corrisposta ai direttori generali.
6. Alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi
normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di
modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato
ordinamentale 2005) e' apportata la seguente modifica:
a) al comma 17 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«Fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima
data utile alla decorrenza dell'assegno di pensione.».
7. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni
legislative per l'attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» -
Collegato 2008) e' apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 8 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano
sui rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di
cui al comma 18, art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)) e al comma 127, art. 1, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica). Tali disposizioni non si applicano al personale
delle unita' organizzative di cui all'art. 21 della legge
regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e agli
articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21
(Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del
Consiglio . regionale).».
8. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi
normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di
modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato
ordinamentale 2007) e' apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'art. 14, le parole «per non oltre quindici
mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione; sono
sostituite con le parole «non oltre il 31 dicembre 2008».
9. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina
istituzionale dell'artigianato lombardo) e' apportata la Seguente
modifica:
a) dopo il comma 7 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le Commissioni di cui al comma 2 in carica alla data del
30 giugno 2008 sono prorogate di dodici mesi rispetto alla loro
scadenza naturale.».
Articoli:
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