DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.116
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva
76/160/CEE.
(G.U. Serie Generale n. 155 del 4 luglio 2008)
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli
articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita'
ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti
con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana
dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione
anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed
integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualita' delle acque di
balneazione;
b) gestione della qualita' delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualita' delle acque
di balneazione.
3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte
di esse nelle quali l'autorita' competente prevede che venga
praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di
balneazione.
4. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle piscine e alle terme;
b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a
fini terapeutici;
c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle
acque superficiali e dalle acque sotterranee.
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[Allegato 2 ]
[Allegato 3 ]
[Allegato 4 ]
[Allegato 5 ]