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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante «Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio» e, particolarmente:
l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua
presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non
applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.