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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che
prevede la realizzazione del coordinamento delle attivita' di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 ottobre 1997, n. 412;
Ravvisata l'esigenza di garantire l'uniformita' dell'attivita' di
prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il
territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorita' e le
modalita' dei rispettivi interventi nonche' le sinergie da
sviluppare;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre
2007;
Sulla proposta dei Ministri della salute e del lavoro e della
previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Attivita' di coordinamento
1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati,
istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art.
27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i
propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita' di
prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri
formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro
e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorita'
d'intervento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale
o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli
assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve
comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende
sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali
del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle
agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul
lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici
periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti
degli uffici di sanita' aerea e marittima del Ministero della salute
nonche' delle autorita' marittime portuali ed aeroportuali.
3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei
datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello regionale.
4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e
svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppa, tenendo conto delle specificita' territoriali, i
piani di attivita' e i progetti operativi individuati dalle
Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita'
di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attivita' di
comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il
necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative
agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente.