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RISULTATO RICERCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007

Coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (G.U. Serie Generale n. 31 del 6 febbraio 2008)
Atto completo    Atto suddiviso in articoli
        	            
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevede la realizzazione del coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1997, n. 412; Ravvisata l'esigenza di garantire l'uniformita' dell'attivita' di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorita' e le modalita' dei rispettivi interventi nonche' le sinergie da sviluppare; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2007; Sulla proposta dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Attivita' di coordinamento 1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita' di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorita' d'intervento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanita' aerea e marittima del Ministero della salute nonche' delle autorita' marittime portuali ed aeroportuali. 3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello regionale. 4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni: a) sviluppa, tenendo conto delle specificita' territoriali, i piani di attivita' e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale; b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attivita' di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni; c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro; d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.
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