DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n.65
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi.
(G.U. Serie Generale n. 87 del 14 aprile 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della Commissione, del 7
agosto 2001;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE,
1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e
2002/25/CE;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che
contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono
classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli
articoli 4, 5, e 6.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma
2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati
come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono
presentare dei pericoli specifici.
3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla
classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede
informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.
4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla
classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede
informative in materia di sicurezza dei biocidi.
5. Le norme del presente decreto non si applicano ai preparati,
allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di
seguito elencati:
a) medicinali per uso umano e veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il
corpo umano.
6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresi':
a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per
via fluviale, marittima o aerea;
b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non
siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
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[Allegato 2 ]
[Allegato 3 ]
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[Allegato 6 ]
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[Allegato 8 ]
[Allegato 9 ]
[Allegato 10 ]
[Allegato 11 ]