DECRETO 22 novembre 2007
Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH).
(G.U. Serie Generale n. 12 del 15 gennaio 2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE EUROPEE
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH);
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46 recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si
prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, deve essere
approvato il piano di attivita' riguardante i compiti previsti nel
citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo delle relative
risorse;
Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del
Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea
per le sostanze chimiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre
1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione della
direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed
all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;
Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo
1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati
dalle sostanze esistenti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante
«Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n.
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
l'etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della
direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico
della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n.
92, supplemento ordinario;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1.
Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie
1. E' approvato il piano di attivita' e utilizzo delle relative
risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto,
per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
2. Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano,
per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse
indicate nell'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei
limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.
Articoli:
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[Allegato 1 ]