DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n.7
Regolamento esecutivo dell'Art. 4 della legge regionale 3 luglio
2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela
degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo».
(G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 27 del 21 luglio 2007)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del
6 aprile 2007)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto
presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'Art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320 «Regolamento di polizia veterinaria»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, «legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, «Istituzione
dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione
e la prevenzione del randagismo» ed in particolare l'Art. 4 che
prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;
Sentita la commissione per i diritti degli animali, nominata con
decreto del Presidente della Regione n. 9/serv. 1°/S.G. del
12 gennaio 2005;
Sentita, ai sensi dell'Art. 16, comma 3, della legge regionale
3 luglio 2000, n. 15, la Federazione regionale degli ordini dei
medici veterinari della Sicilia per le province di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e
l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana che nell'adunanza del 26 settembre 2006 ha reso il parere
n. 658/2006;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 476 del
28 novembre 2006;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Identificazione dei cani
1. Il cane iscritto all'anagrafe e' identificato da un codice di
riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un
microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la
mandibola e la spina della scapola.
2. La struttura del codice identificativo deve essere conforme
alle norme ISO 11784 e ISO 11785, i transponder devono essere
conformi alla norme ISO 11784 e ISO 11785 che prevede un codice
numerico a 15 cifre.
3. Ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio
2000, n. 15, qualora debba essere iscritto all'anagrafe un cane
appartenente alle razze di seguito elencate, il proprietario dovra'
produrre la fotografia dell'animale che dovra' essere allegata alla
scheda anagrafica di cui all'allegato IX.
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore
aggressivita':
1) american bulldog;
2) dogo argentino;
3) fila brazileiro;
4) pit bull;
5) pit bull mastiff;
6) pit bull lerrier;
7) tosa inu.
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