Tutta la documentazione viene fornita in formato testo; è possibile, però, che alcuni allegati, quali tabelle, immagini o grafici vengano forniti in formato PDF potenzialmente non accessibile. Questo esula dalla nostra volontà, poichè la documentazione viene inviata direttamente su supporto cartaceo e non può essere rielaborata per evitare perdita di ufficialità
Vai direttamente al contenuto
www.salute.gov.it

Ministero della Salute

DECRETO 13 giugno 2007

Inclusione della sostanza attiva diclofluanide nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. (G.U. Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Vista la direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide tome principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione del diclofluanide, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e' il l° marzo 2009 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Considerato che, ai sensi della direttiva 2007/20/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i preservanti del legno gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide e' il 28 febbraio 2011; Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 28 febbraio 2011 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti diclofluanide gia' presenti sul mercato come prodotti di libra vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro il 28 febbraio 2011 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2009; Considerato che, dopo il 28 febbraio 2011, non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide rientranti nella categoria dei preservanti del legno; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva il diclofluanide, non possono essere immessi sul mercato dopo il 28 febbraio 2011 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 28 febbraio 2009, ma per i quali non si e' conclusa la valutazione entro il 28 febbraio 2011; Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 28 febbraio 2011 non e' stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti diclofluanide impiegati per il trattamento del legno; Decreta: Art. 1. 1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza diclofluanide nell"elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'Allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione del 3 aprile 2007. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza diclofluanide e' stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° marzo 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo diclofluanide come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Articoli:
[1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [Allegato 1 ]