DECRETO 13 giugno 2007
Inclusione della sostanza attiva diclofluanide nell'allegato I della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
(G.U. Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
Vista la direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007
che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio al fine di includere il diclofluanide tome principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
Considerato che la data di iscrizione del diclofluanide, per il
tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e' il l° marzo 2009 e che,
pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei
preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva il
diclofluanide e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2007/20/CE, il termine
per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle
autorizzazioni per i preservanti del legno gia' presenti sul mercato
aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide e' il 28 febbraio
2011;
Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve
concludere entro il 28 febbraio 2011 l'esame delle richieste che
saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla
categoria dei preservanti del legno contenenti diclofluanide gia'
presenti sul mercato come prodotti di libra vendita o registrati come
presidi medico-chirurgici;
Ritenuto che per concludere entro il 28 febbraio 2011 la
valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di
presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul
mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174,
dovrebbero pervenire al Ministero della salute entro il 28 febbraio
2009;
Considerato che, dopo il 28 febbraio 2011, non possono in ogni caso
piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide rientranti nella
categoria dei preservanti del legno;
Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono
come unica sostanza attiva il diclofluanide, non possono essere
immessi sul mercato dopo il 28 febbraio 2011 se non autorizzati come
prodotti biocidi;
Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte
per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i
quali e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il
28 febbraio 2009, ma per i quali non si e' conclusa la valutazione
entro il 28 febbraio 2011;
Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di
permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti
di libera vendita per i quali al 28 febbraio 2011 non e' stata
presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di
presidi medico-chirurgici contenenti diclofluanide impiegati per il
trattamento del legno;
Decreta:
Art. 1.
1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza
diclofluanide nell"elenco dei principi attivi con indicazione dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi», di cui all'Allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto
dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione del 3 aprile 2007.
2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza diclofluanide e' stata iscritta
nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal 1° marzo 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», di cui all'Allegato IV
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il
principio attivo diclofluanide come unica sostanza attiva, e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Articoli:
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[3 ]
[4 ]
[5 ]
[Allegato 1 ]