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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul
volontariato";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge
n. 449 del 1997, con il quale e' stato istituito il Fondo nazionale
per le politiche sociali;
Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che
prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno
dell'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge
11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime
associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita'
sociale, nonche' per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di beni da donare a
strutture sanitarie pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge
23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio
2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
l. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita'
di concessione ed erogazione dei contributi previsti
dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in
favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle
medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale e,
limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo puo'
costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene,
determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute
ammissibili.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge
21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e
di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che
provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali.