DECRETO 31 luglio 2007
Recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione del
10 aprile 2007 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, per quanto riguarda le date di scadenza di iscrizione delle
sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile,
spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir.
(G.U. Serie Generale n. 237 del 11 ottobre 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio
1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1;
Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, risultano iscritte, fra le altre, le sostanze attive
azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron,
calcio-proesadione e fluroxipir;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre
1999, che ha recepito la direttiva 98/47/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 1° luglio 2008, della sostanza attiva
azossistrobina nell'allegato I del citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999,
che ha recepito la direttiva 97/73/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 31 dicembre 2008, della sostanza attiva
imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio
1999 che ha recepito la direttiva 99/01/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 31 gennaio 2009, della sostanza attiva
kresoxim-metile nell'allegato I del citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1999, che ha recepito la direttiva 99/73/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 1° settembre 2009, della sostanza attiva
spiroxamina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1999 che ha recepito la direttiva 99/80/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 1° ottobre 2009, della sostanza attiva
azimsulfuron nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001,
che ha recepito la direttiva 2000/50/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 20 ottobre 2010, della sostanza attiva
calcio-proesadione nell'allegato I del citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre
2001, che ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con
l'iscrizione, fino al 30 novembre 2010, della sostanza attiva
fluroxipir nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della
medesima direttiva, puo' essere concessa per un periodo non superiore
a 10 anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione
puo' essere rinnovata per un ulteriore periodo di 10 anni se la
sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1
del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che per il rinnovo e' necessario presentarne istanza
alla Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni
prima della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta e'
stata presentata per le sostanze attive azossistrobina, imazalil,
kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e
fluroxipir;
Considerato che occorre stabilire delle norme dettagliate, a
livello comunitario, per la presentazione e la valutazione di
eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per
ognuna di tali sostanze attive per confermarne la loro iscrizione
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che e' stato pertanto necessario prorogare il termine
d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 in attesa che vengano
stabilite tali procedure comunitarie e per permettere poi ai
notificanti delle sostanze attive azossistrobina, imazalil,
kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e
fluroxipir di presentare le eventuali ulteriori informazioni,
necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione;
Considerato che e' necessario recepire la direttiva 2007/21/CE
della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione
nell'allegato I delle citate sostanze attive;
Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori
informazioni e in base a queste decidere se mantenere o meno
l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I la direttiva
91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
Decreta:
Art.1
1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato,
per le sole sostanze attive azossistrobina, imazalil,
kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e
fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto.
Articoli:
[1 ]
[2 ]
[Allegato 1 ]