DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n.114
Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in
materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari.
(G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in
particolare l'articolo 13;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare, gli
articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE
per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile
2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda
l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido
glicirrizico e il suo sale di ammonio;
Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005,
che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;
Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre
2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Etichettatura degli ingredienti
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o
derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella
fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma
modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se
non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato
2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto
alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare
in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta
disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia' col
proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III,
devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti
alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume.
L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di
cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene",
se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o
nell'elenco degli ingredienti.».
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[Allegato 1 ]
[Allegato 2 ]