DECRETO 14 dicembre 2006
Modifica del decreto 7 marzo 2006 per quanto concerne la sostanza
attiva clorotalonil, in attuazione della direttiva 2006/76/CE della
Commissione del 22 settembre 2006.
(G.U. Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione
dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione
della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE, con il quale e' stabilito l'elenco delle
sostanze attive, in cui figura anche il clorotalonil da valutare ai
fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre
2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil,
clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto
ministeriale del 7 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006, che ha
recepito la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre
2005 concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil,
clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che la direttiva 2005/53/CE ha fissato anche i
livelli massimi delle impurezze contenute nel materiale tecnico delle
sostanze attive sopra riportate, basati sulle specifiche stabilite
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO);
Considerato che la direttiva sopra citata, ha fissato per
l'esaclorobenzene, contenuta come impurezza nel materiale tecnico del
clorotalonil, un tenore massimo di 0,01 g/kg;
Considerato che, successivamente all'adozione della direttiva
della Commissione 2005/53/CE, l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha approvato ulteriori
specifiche che modificano il tenore massimo dell'esaclorobenzene da
0,01 a 0,04 g/kg;
Considerato che i Paesi Bassi, Stato membro relatore della
sostanza attiva clorotalonil, hanno effettuato una revisione degli
studi tossicologici ed ecotossicologici della sostanza attiva
clorotalonil alla luce del nuovo tenore massimo dell'esaclorobenzene,
ed hanno concluso che tale modifica non genera rischi aggiuntivi
rispetto a quelli gia' presi in considerazione durante la valutazione
della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
Vista la direttiva 2006/76/CE della Commissione del 22 settembre
2006 che modifica la direttiva 2005/53/CE della Commissione del
16 settembre 2005, recepita con decreto del Ministro della salute del
7 marzo 2006, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva
clorotalonil relativa al tenore massimo dell'esaclorobenzene;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2006/76/CE della Commissione che modifica la direttiva 2005/53/CE e
pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del
7 marzo 2006 per quanto concerne le specifiche della sostanza attiva
clorotalonil;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'allegato al decreto del Ministro della salute del 7 marzo
2006, per la sostanza attiva clorotalonil il tenore massimo di 0.01
g/kg dell'impurezza esaclorobenzene e' sostituito dal valore di 0.04
g/kg.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 14 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63
Articoli:
[1 ]
[Allegato 1 ]