LEGGE 2 dicembre 1998, n.434
Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e
per la prevenzione del randagismo.
(G.U. Serie Generale n. 294 del 17 dicembre 1998)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3496):
Presentato dall'on. Procacci il 2 marzo 1997.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 28 aprile 1997, con parere della commissione
V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente,
il 15 e 23 settembre 1998.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 1 ottobre 1998.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa e
approvato il 1 ottobre 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3563):
Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede
deliberante, il 9 ottobre 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 5 e 12 .
Esaminato dalla 13 commissione il 17 novembre 1998 e
approvato il 18 novembre 1998.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Articoli:
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