Tutta la documentazione viene fornita in formato testo; è possibile, però, che alcuni allegati, quali tabelle, immagini o grafici vengano forniti in formato PDF potenzialmente non accessibile. Questo esula dalla nostra volontà, poichè la documentazione viene inviata direttamente su supporto cartaceo e non può essere rielaborata per evitare perdita di ufficialità
Vai direttamente al contenuto
www.salute.gov.it

LEGGE 2 dicembre 1998, n.434

Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. (G.U. Serie Generale n. 294 del 17 dicembre 1998)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3496): Presentato dall'on. Procacci il 2 marzo 1997. Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 aprile 1997, con parere della commissione V. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 15 e 23 settembre 1998. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1 ottobre 1998. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa e approvato il 1 ottobre 1998. Senato della Repubblica (atto n. 3563): Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede deliberante, il 9 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1 , 5 e 12 . Esaminato dalla 13 commissione il 17 novembre 1998 e approvato il 18 novembre 1998. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Articoli:
[1 ]