DECRETO 9 luglio 1987, n.328
Criteri di massima in ordine all'idoneita' dei locali e delle
attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.
(G.U. n. 180 del 4 agosto 1987)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4
dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla
idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di
produzione dei cosmetici;
Viste le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del
28 gennaio 1987;
Decreta:
Art. 1.
1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono
soddisfare i criteri di massima sull'idoneita' dei locali e delle
attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del
presente decreto.
2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate
ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 9 luglio 1987
Il Ministro della sanita'
DONAT CATTIN
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
GORRIERI
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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AGGIORNAMENTO
Il D.M. 30 dicembre 1987, n. 580 (in G.U. 3/3/1988, n. 52)ha
disposto che "il termine previsto al comma 2, del presente articolo,
e' prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni
contenute nel capitolo 1 (""locali'') dei ""criteri di massima in
ordine alla idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine
di produzione dei cosmetici'' descritti nell'allegato allo stesso
decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera
d), di tale capitolo".
Articoli:
[1 ]
[Allegato 1 ]