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Ministero della sanita' e Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 9 luglio 1987, n.328

Criteri di massima in ordine all'idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici. (G.U. n. 180 del 4 agosto 1987)

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici; Viste le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987; Decreta: Art. 1. 1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneita' dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 9 luglio 1987 Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORRIERI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI --------------- AGGIORNAMENTO Il D.M. 30 dicembre 1987, n. 580 (in G.U. 3/3/1988, n. 52)ha disposto che "il termine previsto al comma 2, del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 (""locali'') dei ""criteri di massima in ordine alla idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici'' descritti nell'allegato allo stesso decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo".
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