DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n.52
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
(G.U. Serie Generale n. 58 del 11 marzo 1997)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
38 e l'articolo 3, lettera f);
Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992,
recante settima modifica della direttiva 67/54/CEE, del Consiglio del
27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni leg-
islative regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze
pericolose;
Vista la direttiva 91/410/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1991,
recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE;
Vista la legge 29 maggio 1970, n. 256;
Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993,
che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e
per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva
67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre
1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre
1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni
necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo
12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
(( 1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute
in preparati, allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato
comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. ))
2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed
ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati
all'utilizzatore finale:
a) specialita' medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) alimenti per animali;
f) antiparassitari;
g) sostanze radioattive;
h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure
comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti
equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto. . . .
3. Il presente decreto non si applica altresi':
a) al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi per ferrovia,
su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
b) alle sostanze e preparati in transito soggetti a controllo
doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.
4. Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle
operazioni di cui al comma 1, lettera c), anche in caso di passaggio
delle sostanze pericolose da una ad altra unita' produttiva della
stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori
prescrizioni, per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da
parte dei lavoratori subordinati che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro, puo' stabilire ai sensi del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Articoli:
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[Allegato 2 ]
[Allegato 3 ]
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[Allegato 7 ]
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[Allegato 16 ]