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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
Alle associazioni di categoria:
Farmindustria
Assosalute
Federfarma
Associazioni consumatori (MC-
OFS, ACU, CDC)
La presente circolare reca in allegato le linee guida elaborate
sulla base delle conclusioni del gruppo di studio
sull'automedicazione, composto da membri della Commissione unica del
farmaco, da esperti del Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza e da rappresentanti delle
associazioni dei farmacisti, delle aziende farmaceutiche e dei
consumatori.
Le linee guida, concernenti il foglio illustrativo dei medicinali
di automedicazione e i criteri per la loro definizione e
classificazione, hanno l'obiettivo di rendere sempre piu' consapevole
e sicuro l'uso di questi farmaci. A questo stesso fine, le
associazioni in indirizzo sono invitate ad adoperarsi per diffondere
le linee guida tra i propri associati sensibilizzandoli a tener
conto, nelle specifiche attivita', delle indicazioni in esse
contenute. In particolare, si richiama l'attenzione delle aziende
produttrici sulla linea guida relativa ai criteri per la definizione
e la classificazione dei medicinali di automedicazione e alla
presentazione delle domande. Le aziende, inoltre, sono invitate a
seguire la linea guida sul foglio illustrativo nell'elaborazione
degli stampati relativi alle domande di autorizzazione all'immissione
in commercio di nuovi medicinali di automedicazione o a quelle di
variazione o di rinnovo.
Si sottolinea in proposito che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, le modifiche
dell'etichetta e del foglio illustrativo, compatibili con il
riassunto delle caretteristiche del prodotto approvato dal Ministero
della sanita', possono essere attuate dal titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora il Ministero
non si sia pronunciato entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda.
Restano valide le disposizioni delle circolari n. 115 del 30
dicembre 1975, n. 49, del 25 giugno 1984 e n. 81 del 19 ottobre 1984
non in contrasto con la presente circolare o con i suoi allegati.
Il Ministro: Bindi