DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n.90
(( Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. ))
(G.U. Serie Generale n. 84 del 10 aprile 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
38 e l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992,
recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio
del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze
pericolose;
Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio
1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;
Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993,
che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e
per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva
67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre
1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre
1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni
necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo
12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le
seguenti: "allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato
comunitario";
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo e' soppresso.
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