Per una corretta visualizzazione dei PDF scaricare Adobe Reader versione 7 o superiore.
Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge,
il quale stabilisce che e' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti
o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire
dal 1 gennaio 1998;
Visto l'art. 2, comma 5-ter, che prevede che il Ministro della
sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-
bis a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo
quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina
l'esclusione delle sperimentazioni su animali a condizione che sia
stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali
alternativi offrono al consumatore un grado di protezione
equivalente;
Considerato che e' necessario proseguire con il massimo impegno nel
lavoro mirante allo sviluppo, alla convalida e all'accettazione dei
metodi alternativi alla sperimentazione animale;
Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non e' stato ancora
possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali
alternativi offrono al consumatore un grado di protezione
equivalente;
Ritenuta la necessita' di modificare il termine previsto dall'art.
2, comma 5-bis, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 126, in attuazione della direttiva
97/18/CE, adottata dalla Commissione dell'Unione europea in data 17
aprile 1997;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11 ottobre 1986,
n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge
predetta e' rinviato al 30 giugno 2000, conformemente a quanto
stabilito dalla direttiva 97/18/CE della Commissione.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 gennaio 1998
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 39