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Direttive CE

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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.

RISULTATO RICERCA

Ministero della Sanità

DECRETO 26 gennaio 1998

Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 97/18/CE. (G.U. Serie Generale n. 66 del 20 marzo 1998)
        	            
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge, il quale stabilisce che e' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1 gennaio 1998; Visto l'art. 2, comma 5-ter, che prevede che il Ministro della sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5- bis a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali a condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente; Considerato che e' necessario proseguire con il massimo impegno nel lavoro mirante allo sviluppo, alla convalida e all'accettazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale; Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non e' stato ancora possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente; Ritenuta la necessita' di modificare il termine previsto dall'art. 2, comma 5-bis, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, in attuazione della direttiva 97/18/CE, adottata dalla Commissione dell'Unione europea in data 17 aprile 1997; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge predetta e' rinviato al 30 giugno 2000, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 97/18/CE della Commissione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 39
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