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Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione degli atti normativi e di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
ed
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 8-bis, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
come modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e
dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il quale prevede che
con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, siano
stabilite tariffe e modalita' delle spese, a carico del richiedente,
relative alla richiesta di riconoscimento della riservatezza di cui
ai commi 3 e 8 del medesimo art. 8-bis;
Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione della tariffa
1 . Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del
quale e' fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile
dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico
importato che, per motivi di riservatezza, intende ottenere la non
iscrizione di uno o piu' ingredienti di un prodotto cosmetico
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), della legge
11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, e' tenuto al
pagamento di una tariffa fissata nella somma di lire duemilioni.
2. Al pagamento della medesima tariffa e' altresi' tenuto chi
intende otterere una proroga, non superiore a tre anni, del
riconoscimento della riservatezza.