CIRCOLARE 12 settembre 2000, n.13
Attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose
e dei relativi preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale e
autorita' locali.
(G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2000)
Ai presidenti delle regioni a
statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province
autonome di Trento e Bolzano
Con il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose, e con il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi, unitamente al regolamento (CEE) n. 793/93 del
23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi
presentati dalle sostanze esistenti e al decreto ministeriale
12 agosto 1998, relativo alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze pericolose, e' stata data
attuazione a tutto il pacchetto di direttive comunitarie riguardanti
il settore delle sostanze e preparati pericolosi.
Le disposizioni normative sopra indicate sono ora esaustive;
pertanto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle
sostanze e dei preparati pericolosi devono essere soggette, come
disciplinato dalle predette disposizioni, a vigilanza da parte degli
organi competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e
degli enti locali che, in qualsiasi momento possono procedere ad
ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita,
richiedere dati, informazioni e documenti e, ove necessario,
prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso i
laboratori di propria competenza. Sembra opportuno ricordare che, in
caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge, e' possibile
incorrere in sanzioni sia di tipo amministrativo che, ove ne
ricorrano i termini, di tipo penale.
Si fa' presente, inoltre, che durante l'ultimo corso di
aggiornamento su "sostanze e preparati pericolosi" tenutosi presso
l'Istituto superiore di sanita' al quale hanno partecipato funzionari
regionali e degli enti locali designati dalle rispettive
amministrazioni, e' emerso il persistere di notevole carenza di
controlli sull'intero territorio nazionale, con l'eccezione di poche
situazioni locali, legate piu' all'interesse ed alla iniziativa di
singoli operatori che ad una vera e propria programmazione di
interventi.
Poiche', come detto, il quadro normativo nel settore delle sostanze
e dei preparati pericolosi, con la pubblicazione degli ultimi decreti
di recepimento di normative comunitarie, appare ormai consolidato e
risulta pienamente in linea con la legislazione comunitaria stessa e
con gli obblighi che da essa derivano, e' necessario che le
amministrazioni regionali e locali, nella formulazione dei piani di
intervento annuali, tengano conto, ai fini della vigilanza sul
territorio, anche del settore delle sostanze chimiche e dei preparati
pericolosi, in linea con le iniziative assunte nel settore
dall'amministrazione centrale.
A questo proposito deve anche essere tenuto presente che, poiche'
l'Italia, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e'
tenuta a presentare, annualmente, una relazione sull'opera di
vigilanza svolta ai fini della verifica dell'ottemperanza alle
prescrizioni delle direttive sulla materia di cui trattasi, codeste
amministrazioni dovranno presentare, a loro volta, entro la fine del
mese di febbraio di ciascun anno, al Dipartimento della prevenzione
del Ministero della sanita' (via Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma - fax
06-59.94.42.49) una breve relazione fattuale sull'attivita' svolta
nel corso dell'anno precedente (numero di verifiche effettuate, le
conformita' alla vigente legislazione in materia, numero di sanzioni
comminate, ecc.). I dati desunti dalle singole relazioni, uniti a
quelli della vigilanza effettuata a livello centrale, formeranno
parte della relazione che questo Ministero trasmettera' ai competenti
servizi dell'Unione europea e, per opportuna conoscenza, a codeste
amministrazioni che provvederanno a diffonderla nel territorio di
loro competenza.
Considerata, comunque, la complessita' della materia trattata, il
suo continuo aggiornamento e la necessita' di assicurare una
attuazione armonizzata dei controlli sul territorio nazionale, si
ritiene opportuno che ogni regione individui e comunichi a questo
Ministero il nominativo di un qualificato rappresentante per i
rapporti con l'amministrazione centrale.
Sara', poi, cura dello scrivente Ministero costituire un gruppo di
coordinamento, di cui i rappresentanti segnalati faranno parte, che
individuera':
i criteri di valutazione da adottare per giudicare la conformita'
alle prescrizioni della normativa degli interventi effettuati;
gli specifici aspetti della normativa da sottoporre a controllo
anche in relazione ad iniziative comunitarie o, comunque, ad aspetti
ritenuti prioritari
e, di volta in volta,
le modalita' ed i tempi delle ispezioni;
i soggetti e le problematiche su cui attuare i controlli.
Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle
amministrazioni in indirizzo.
Il Ministro: Veronesi
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