Tutta la documentazione viene fornita in formato testo; è possibile, però, che alcuni allegati, quali tabelle, immagini o grafici vengano forniti in formato PDF potenzialmente non accessibile. Questo esula dalla nostra volontà, poichè la documentazione viene inviata direttamente su supporto cartaceo e non può essere rielaborata per evitare perdita di ufficialità
Vai direttamente al contenuto
www.salute.gov.it

Ministero della Sanità

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 1994)

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare gli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2; Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f); Decreta: Le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3 della legge medesima sono riportate nell'allegato al presente decreto. Roma, 6 settembre 1994 Il Ministro della sanita' COSTA Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GNUTTI Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 305
Articoli:
[1 ] [Allegato 1 ] [Allegato 2 ] [Allegato 3 ] [Allegato 4 ] [Allegato 5 ] [Allegato 6 ]