ORDINANZA 11 settembre 2009
Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza
pandemica A(H1N1). (09A11292)
(G.U. Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia
di funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g)
e l'art. 117;
Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una
pandemia influenzale»;
Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta
una minaccia per la salute pubblica;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed
indiretta;
Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale
della Sanita' ha classificato il livello di allerta pandemico alla
Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal
«Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuita' delle
attivita' lavorative e scolastiche anche mediante misure di
profilassi vaccinale;
Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello
internazionale e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo
virus influenzate A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di
forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche
preesistenti;
Considerato che la disponibilita' di vaccini pandemici sara'
soggetta all'approvazione della Commissione europea e, per quanto
riguarda il nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco
dei prossimi mesi;
Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione
dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da
nuovo virus A(H1N1)»;
Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009
relative a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia
dell'influenza A(H1N1);
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus
influenzale A(H1N1), che prevede la progressiva vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;
Ritenuto di dover individuare, conformemente a quanto deliberato
dall'Unita' di crisi, le categorie di persone alle quali offrire la
vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1), a partire
dal momento della effettiva disponibilita' del vaccino, fino a
copertura della predetta percentuale;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, nominato Vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
Ordina:
Art. 1.
1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) e'
offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilita' del
vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di
priorita':
a) persone ritenute essenziali per il mantenimento della
continuita' assistenziale e lavorativa: personale sanitario e
socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della
protezione civile; personale che assicura i servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni secondo piani di continuita' predisposti dai datori di
lavoro interessati; donatori di sangue periodici;
b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;
c) persone a rischio, di eta' compresa tra 6 mesi e 65 anni;
d) persone di eta' compresa tra > 6 mesi e 17 anni, non incluse
nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda
tecnica autorizzata dall'EMEA o delle indicazioni che verranno
fornite dal Consiglio Superiore di Sanita';
e) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti,
2. Ai fini del precedente comma 1, si intende per rischio almeno
una delle seguenti condizioni:
malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa
asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
gravi malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le
cardiopatie congenite ed acquisite;
diabete mellito e altre malattie metaboliche;
gravi epatopatie e cirrosi epatica;
malattie renali con insufficienza renale;
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
neoplasie;
malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione
di anticorpi;
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
intestinale;
patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle
secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari;
obesita' con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e gravi patologie
concomitanti;
condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto
rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non
possono essere vaccinati.
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