ORDINANZA 4 maggio 2009
Misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale
A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico. (09A05123)
(G.U. Serie Generale n. 102 del 5 maggio 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 14 e 32 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il
Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, recante il
Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione ed il
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la revisione della parte aeronautica del
Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9
novembre 2004, n. 265;
Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, cosi' come
aggiornato dal nuovo Regolamento sanitario internazionale 2005,
entrato in vigore il 15 giugno 2007;
Visti l'articolo 112, comma 3, lettera g) e l'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Preso atto della recente insorgenza di epidemie di influenza da
nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa indicano la trasmissibilita' interumana per via aerea in
occasione di contatti stretti;
Considerato che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale
della sanita' ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4
alla fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei
livelli di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto
dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il
rischio di diffusione in Italia della influenza da nuovo virus
A(H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti
dall'Organizzazione mondiale della sanita';
Considerata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione
dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettivita' scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Vista l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 concernente:
«Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le
misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla
influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni
atti di competenza dell'amministrazione»;
Ordina:
Art. 1.
1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio
in arrivo in Italia provenienti direttamente o indirettamente con
vettore aereo dal Messico, in cui sono state segnalate epidemie da
nuovo virus influenzale A(H1N1), di fornire agli Uffici di sanita'
marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero del lavoro,
della salute e delle Politiche Sociali (Autorita' Sanitaria
aeroportuale) del primo scalo italiano le proprie generalita' ed ogni
altro elemento che gli stessi USMAF riterranno utile acquisire per
garantire la loro rintracciabilita' nei quattordici giorni successivi
all'arrivo, nonche' di sottoporsi ad ogni eventuale accertamento
diagnostico stabilito dalla Autorita' Sanitaria aeroportuale al
momento dell'arrivo.
2. A tal fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio
compilano e consegnano alla Autorita' sanitaria aeroportuale una
dichiarazione su modello riportato in allegato 1, che costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
3. I dati, forniti ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati
nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.
4. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni
ove non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia.
Articoli:
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[Allegato 1 ]