DECRETO 31 marzo 2008
Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91.
(G.U. Serie Generale n. 97 del 24 aprile 2008)
Art. 8.
Trapianto da donatore vivente
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di trapianto
da donatore vivente, qualora la prestazione non sia ottenibile in
Italia e sussistano elementi di idoneita' clinica debitamente
certificati dal Centro regionale trapianti, il trapianto all'estero
da donatore vivente puo' essere autorizzato a carico del Servizio
sanitario nazionale .
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
Centro nazionale trapianti esprime un parere tecnico sul singolo caso
clinico, motivando le ragioni che rendono l'intervento non eseguibile
in Italia. Il Centro nazionale trapianti verifica, sulla base dei
dati resi disponibili dalle organizzazioni estere, il possesso da
parte della struttura prescelta dei prescritti requisiti di qualita',
sicurezza e trasparenza, a garanzia del donatore e del ricevente.
3. Il trapianto d'organo non eseguibile in Italia in ragione della
particolarita' della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto ministeriale 3 novembre 1989, puo' essere autorizzato dal
Centro regionale trapianti previo parere tecnico sul singolo caso
clinico da parte del Centro nazionale trapianti.
4. Il Centro nazionale trapianti, accertati i presupposti di cui ai
commi 1, 2 e 3, esprime il parere sul trapianto all'estero, dandone
comunicazione al Centro regionale trapianti . Quest'ultimo, sulla
base del parere del Centro nazionale trapianti, puo' autorizzare il
trasferimento all'estero, provvedendo a darne comunicazione
all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio
delle procedure di cui agli articoli 3 o 4. Qualora la determinazione
del Centro regionale trapianti sia difforme da quella del Centro
nazionale trapianti, il Centro regionale trapianti e' tenuto a
fornire adeguata motivazione al Centro nazionale trapianti.
5. Il Centro nazionale trapianti predispone un registro donatori e
un registro riceventi per interventi effettuati all'estero, nei quali
sono riportati l'avvenuta autorizzazione di cui al comma 1 e l'esito
del prelievo e del trapianto secondo i parametri di cui all'art. 2,
comma 2.
6. Per il proseguimento di cure, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 6.
Articoli:
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[Allegato 1 ]